Art. 8 Modifiche in materia di effetti delle sentenze penali straniere 1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 730: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia» e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»; 3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera» sono inserite le seguenti: «con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza,»; b) all'articolo 731: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; 2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»; c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi»; d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente: «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza ritardo, e comunque non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta, pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127. 2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte di appello decide sulla base della richiesta scritta del procuratore generale e delle memorie presentate dalle parti. 3. Avverso la decisione della corte di appello il procuratore generale, l'interessato e il difensore possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte di cassazione e' adottata entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.»; e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente: «Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero). - 1. Il Ministro della giustizia assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per l'esecuzione della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»; f) all'articolo 735: 1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano.»; 2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle seguenti: «euro»; 3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»; g) all'articolo 736: 1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «alla identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»; 2) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque mesi»; h) all'articolo 737-bis: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'articolo 724.»; 2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera.»; 3) i commi 4 e 5 sono soppressi; 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «la corte d'appello ordina» sono sostituite dalle seguenti: «si dispone»; le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»; al secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi» e le parole: «la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 730, 731, 733, 735, 736 e 737-bis del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale). - 1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo e' sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'art. 12 comma 2 del codice penale. 2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia, puo' chiedere alle autorita' estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore con lo Stato estero ovvero, in mancanza, con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2. 3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato.». «Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o, se questo e' sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. Le informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono essere richieste e ottenute con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticita' della documentazione e della provenienza. 1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.». «Art. 733 (Presupposti del riconoscimento). - 1. La sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se: a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata; b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, ovvero quando le condizioni poste dallo Stato straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e' chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi; c) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non e' stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; e) il fatto per il quale e' stata pronunciata la sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in corso nello Stato procedimento penale. 1-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 735-bis, la sentenza straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.». «Art. 735 (Determinazione della pena ed ordine di confisca). - 1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. 2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantita' della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantita' della pena non e' stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. 3. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. 4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato e' stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla liberta' vigilata, non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. 4-bis. Se la decisione prevede la concessione di benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli di cui al comma 4, essi sono convertiti in misure analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. 5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera e' convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato. 6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, fermo quanto previsto dall'art. 733, comma 1-bis.». «Art. 736 (Misure coercitive). - 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale, puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato. 2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'art. 273. 3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all'audizione della persona. Si applica la disposizione dell'art. 717 comma 2. 4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente art., e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento. 5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in Camera di consiglio dalla corte di appello. 6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte e' comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.». «Art. 737-bis (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli articoli 723, 724 e 725. 2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente ai sensi dell'art. 724. 3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata: a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti; b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 3-bis. L'autorita' giudiziaria comunica al Ministro della giustizia l'adozione del provvedimento di sequestro richiesto dall'autorita' straniera. 4. - 5. (Soppressi). 6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo art. perde efficacia e si dispone la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se,entro un anno dal momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di sei mesi; sulla richiesta decide l'autorita' giudiziaria che ha dichiarato il sequestro.».