Art. 8 
 
                   Modifiche in materia di effetti 
                   delle sentenze penali straniere 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 730: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia  e
giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»
e dopo le parole: «il provvedimento giudiziario  straniero,  o»  sono
inserite le seguenti: «, se questo e' sconosciuto,»; 
      2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «ministero di grazia
e  giustizia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ministero   della
giustizia»; 
      3) al comma 2-bis, dopo le parole: «ne richiede la trasmissione
all'autorita' straniera» sono inserite le  seguenti:  «con  le  forme
previste dalle convenzioni internazionali  in  vigore  con  lo  Stato
estero ovvero, in mancanza,»; 
    b) all'articolo 731: 
      1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Ministro di grazia  e
giustizia»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   della
giustizia»; 
      2)  al  comma  1,  secondo  periodo,  dopo   le   parole:   «il
provvedimento giudiziario straniero, o» sono inserite le seguenti: «,
se questo e' sconosciuto,»; 
      3) al comma 1, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Le
informazioni supplementari, eventualmente necessarie, possono  essere
richieste  e  ottenute  con  qualsiasi  mezzo  idoneo   a   garantire
l'autenticita' della documentazione e della provenienza.»; 
    c) all'articolo 733, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, ovvero quando le condizioni poste dallo  Stato
straniero per l'esecuzione della sentenza della quale e'  chiesto  il
riconoscimento sono contrarie a tali principi»; 
    d) l'articolo 734 e' sostituito dal seguente: 
   «Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di
appello  delibera  in  ordine  al  riconoscimento  senza  ritardo,  e
comunque non oltre novanta giorni dal  ricevimento  della  richiesta,
pronunciando sentenza, nella quale enuncia espressamente gli  effetti
che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo 127. 
  2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte  di
appello decide sulla base della  richiesta  scritta  del  procuratore
generale e delle memorie presentate dalle parti. 
  3. Avverso la decisione  della  corte  di  appello  il  procuratore
generale, l'interessato e il difensore possono proporre  ricorso  per
cassazione per violazione di  legge.  La  decisione  della  Corte  di
cassazione e' adottata entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
ricorso.»; 
    e) dopo l'articolo 734 e' aggiunto il seguente: 
   «Art. 734-bis (Poteri del Ministro in materia di esecuzione  della
decisione dello Stato estero).  -  1.  Il  Ministro  della  giustizia
assicura il rispetto delle condizioni eventualmente poste dallo Stato
estero per l'esecuzione della sentenza della quale e'  stato  chiesto
il  riconoscimento,  purche'  non   contrastanti   con   i   principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»; 
    f) all'articolo 735: 
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Se  la  decisione  prevede  la  concessione  di   benefici
riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli  di  cui  al
comma  4,  essi  sono  convertiti   in   misure   analoghe   previste
dall'ordinamento giuridico italiano.»; 
      2) al comma 5, le parole: «lire italiane» sono sostituite dalle
seguenti: «euro»; 
      3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
fermo quanto previsto dall'articolo 733, comma 1-bis»; 
    g) all'articolo 736: 
      1)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo   le   parole:   «alla
identificazione» sono inserite le seguenti: «e all'audizione»; 
      2) al comma 4, le parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «novanta giorni» e le parole: «dieci mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «cinque mesi»; 
    h) all'articolo 737-bis: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali, al fine di dar
corso alla domanda dell'autorita' straniera di procedere ad  indagini
su beni che possono divenire oggetto di una successiva  richiesta  di
esecuzione di una confisca, anche se non ancora adottata,  ovvero  di
procedere al sequestro di tali beni, si applicano gli  articoli  723,
724 e 725. 
  2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette  la  richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente
ai sensi dell'articolo 724.»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'autorita'  giudiziaria  comunica   al   Ministro   della
giustizia  l'adozione  del  provvedimento  di   sequestro   richiesto
dall'autorita' straniera.»; 
      3) i commi 4 e 5 sono soppressi; 
      4) al comma 6, primo periodo, le parole:  «la  corte  d'appello
ordina» sono sostituite dalle  seguenti:  «si  dispone»;  le  parole:
«entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro un anno»;  al
secondo  periodo,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «sei  mesi»  e  le  parole:  «la  corte  d'appello»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'autorita' giudiziaria». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  730,  731,  733,
          735, 736 e 737-bis del codice  di  procedura  penale,  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art.  730  (Riconoscimento   delle   sentenze   penali
          straniere per gli effetti previsti dal codice penale). - 1.
          Il Ministro della giustizia,  quando  riceve  una  sentenza
          penale  di  condanna  o  di   proscioglimento   pronunciata
          all'estero  nei  confronti  di  cittadini  italiani  o   di
          stranieri o di apolidi  residenti  nello  Stato  ovvero  di
          persone  sottoposte  a  procedimento  penale  nello  Stato,
          trasmette senza ritardo al procuratore generale  presso  la
          corte  di  appello,  nel  distretto  della  quale  ha  sede
          l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita  della
          persona  cui  e'  riferito  il  provvedimento   giudiziario
          straniero, o, se questo e' sconosciuto, presso la Corte  di
          appello di Roma,  copia  della  sentenza,  unitamente  alla
          traduzione in lingua italiana, con gli atti  che  vi  siano
          allegati, e con le informazioni  e  la  documentazione  del
          caso.  Trasmette  inoltre  l'eventuale  richiesta  indicata
          nell'art. 12 comma 2 del codice penale. 
              2.  Il  procuratore  generale,  se  deve  essere   dato
          riconoscimento alla  sentenza  straniera  per  gli  effetti
          previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e  3  del  codice
          penale, promuove il  relativo  procedimento  con  richiesta
          alla corte di appello. A tale scopo, anche  per  mezzo  del
          Ministero della giustizia,  puo'  chiedere  alle  autorita'
          estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 
              2-bis. Quando  il  procuratore  generale  e'  informato
          dall'autorita'  straniera,  anche  per   il   tramite   del
          Ministero della giustizia, dell'esistenza di  una  sentenza
          penale di condanna pronunciata all'estero, ne  richiede  la
          trasmissione all'autorita' straniera con le forme  previste
          dalle convenzioni internazionali in  vigore  con  lo  Stato
          estero ovvero, in mancanza,  con  rogatoria,  ai  fini  del
          riconoscimento ai sensi del comma 2. 
              3. La richiesta  alla  corte  di  appello  contiene  la
          specificazione degli effetti per i quali il  riconoscimento
          e' domandato.». 
              «Art.  731  (Riconoscimento   delle   sentenze   penali
          straniere a norma  di  accordi  internazionali).  -  1.  Il
          Ministro della giustizia, se ritiene  che  a  norma  di  un
          accordo internazionale deve avere  esecuzione  nello  Stato
          una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a
          essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne
          richiede il  riconoscimento.  A  tale  scopo  trasmette  al
          procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello   nel
          distretto della quale  ha  sede  l'ufficio  del  casellario
          locale del luogo di nascita della persona cui  e'  riferito
          il provvedimento giudiziario straniero,  o,  se  questo  e'
          sconosciuto, presso la Corte di appello di Roma, una  copia
          della  sentenza,  unitamente  alla  traduzione  in   lingua
          italiana, con gli atti che vi  siano  allegati,  e  con  la
          documentazione e  le  informazioni  disponibili.  Trasmette
          inoltre l'eventuale domanda di esecuzione  nello  Stato  da
          parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato
          acconsente all'esecuzione. Le  informazioni  supplementari,
          eventualmente  necessarie,  possono  essere   richieste   e
          ottenute   con   qualsiasi   mezzo   idoneo   a   garantire
          l'autenticita' della documentazione e della provenienza. 
              1-bis. Le disposizioni del  comma  si  applicano  anche
          quando si tratta dell'esecuzione  di  una  confisca  ed  il
          relativo provvedimento  e'  stato  adottato  dall'autorita'
          giudiziaria straniera con atto diverso  dalla  sentenza  di
          condanna. 
              2. Il procuratore generale promuove  il  riconoscimento
          con richiesta alla corte di appello.  Ove  ne  ricorrano  i
          presupposti, richiede che il riconoscimento sia  deliberato
          anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri  1,
          2 e 3 del codice penale.». 
              «Art. 733 (Presupposti del  riconoscimento).  -  1.  La
          sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se: 
                a) la sentenza non e' divenuta  irrevocabile  per  le
          leggi dello Stato in cui e' stata pronunciata; 
                b) la sentenza  contiene  disposizioni  contrarie  ai
          principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico   dello
          Stato,  ovvero  quando  le  condizioni  poste  dallo  Stato
          straniero per l'esecuzione della sentenza  della  quale  e'
          chiesto il riconoscimento sono contrarie a tali principi; 
                c) la sentenza non e' stata pronunciata da un giudice
          indipendente e imparziale ovvero l'imputato  non  e'  stato
          citato  a  comparire  in  giudizio  davanti   all'autorita'
          straniera ovvero non gli e' stato riconosciuto il diritto a
          essere interrogato in una lingua a lui  comprensibile  e  a
          essere assistito da un difensore; 
                d)  vi  sono  fondate  ragioni   per   ritenere   che
          considerazioni relative  alla  razza,  alla  religione,  al
          sesso,  alla  nazionalita',  alla  lingua,  alle   opinioni
          politiche o alle condizioni  personali  o  sociali  abbiano
          influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; 
                e) il fatto per il  quale  e'  stata  pronunciata  la
          sentenza non e' previsto come reato dalla legge italiana; 
                f) per lo stesso fatto e nei confronti  della  stessa
          persona  e'  stata   pronunciata   nello   Stato   sentenza
          irrevocabile; 
                g) per lo stesso fatto e nei confronti  della  stessa
          persona e' in corso nello Stato procedimento penale. 
              1-bis. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  735-bis,  la
          sentenza straniera non puo'  essere  riconosciuta  ai  fini
          dell'esecuzione di una confisca se questa  ha  per  oggetto
          beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge
          italiana qualora per lo stesso fatto  si  procedesse  nello
          Stato.». 
              «Art. 735  (Determinazione  della  pena  ed  ordine  di
          confisca). - 1. La corte di appello,  quando  pronuncia  il
          riconoscimento ai  fini  dell'esecuzione  di  una  sentenza
          straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello
          Stato. 
              2. A tal fine essa converte  la  pena  stabilita  nella
          sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso
          fatto  dalla  legge  italiana.  Tale   pena,   per   quanto
          possibile, deve corrispondere per natura a quella  inflitta
          con la sentenza  straniera.  La  quantita'  della  pena  e'
          determinata, tenendo eventualmente  conto  dei  criteri  di
          ragguaglio previsti dalla legge  italiana,  sulla  base  di
          quella fissata  nella  sentenza  straniera;  tuttavia  tale
          quantita' non puo' eccedere il limite massimo previsto  per
          lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando  la  quantita'
          della pena non e' stabilita nella  sentenza  straniera,  la
          corte la determina sulla base dei  criteri  indicati  negli
          articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. 
              3. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere
          piu' grave di quella stabilita nella sentenza straniera. 
              4. Se nello Stato estero nel quale  fu  pronunciata  la
          sentenza l'esecuzione della pena e' stata  condizionalmente
          sospesa, la corte  dispone  inoltre,  con  la  sentenza  di
          riconoscimento, la sospensione condizionale  della  pena  a
          norma del codice penale; se in detto Stato il condannato e'
          stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce  alla
          misura  straniera  la   liberazione   condizionale   e   il
          magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni
          relative alla liberta'  vigilata,  non  puo'  aggravare  il
          trattamento   sanzionatorio   complessivo   stabilito   nei
          provvedimenti stranieri. 
              4-bis.  Se  la  decisione  prevede  la  concessione  di
          benefici riconosciuti nello Stato di emissione, diversi  da
          quelli di cui al comma 4, essi sono  convertiti  in  misure
          analoghe previste dall'ordinamento giuridico italiano. 
              5.  Per  determinare  la  pena  pecuniaria  l'ammontare
          stabilito nella sentenza straniera e' convertito  nel  pari
          valore  in  euro  al  cambio   del   giorno   in   cui   il
          riconoscimento e' deliberato. 
              6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai  fini
          dell'esecuzione di una confisca, questa e' ordinata con  la
          stessa sentenza di riconoscimento,  fermo  quanto  previsto
          dall'art. 733, comma 1-bis.». 
              «Art. 736 (Misure coercitive). - 1.  Su  richiesta  del
          procuratore generale, la corte di appello competente per il
          riconoscimento  di   una   sentenza   straniera   ai   fini
          dell'esecuzione di  una  pena  restrittiva  della  liberta'
          personale,  puo'  disporre  una   misura   coercitiva   nei
          confronti del condannato che si trovi nel territorio  dello
          Stato. 
              2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive,
          fatta eccezione di quelle dell'art. 273. 
              3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto
          e comunque  entro  cinque  giorni  dalla  esecuzione  della
          misura  coercitiva,   provvede   alla   identificazione   e
          all'audizione della persona.  Si  applica  la  disposizione
          dell'art. 717 comma 2. 
              4. La misura coercitiva, disposta a norma del  presente
          art., e' revocata se dall'inizio della sua esecuzione  sono
          trascorsi novanta giorni senza  che  la  corte  di  appello
          abbia pronunciato sentenza di  riconoscimento,  ovvero,  in
          caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, cinque
          mesi senza che sia  intervenuta  sentenza  irrevocabile  di
          riconoscimento. 
              5. La revoca e la sostituzione della misura  coercitiva
          sono  disposte  in  Camera  di  consiglio  dalla  corte  di
          appello. 
              6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi  dalla  corte  e'
          comunicata  e  notificata,  dopo  la  loro  esecuzione,  al
          procuratore generale, alla persona  interessata  e  al  suo
          difensore, i quali possono proporre ricorso per  cassazione
          per violazione di legge.». 
              «Art.  737-bis  (Indagini  e  sequestro   a   fini   di
          confisca).  -  1.  Nei   casi   previsti   da   convenzioni
          internazionali,  al  fine  di  dar   corso   alla   domanda
          dell'autorita' straniera di procedere ad indagini  su  beni
          che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di
          esecuzione di una confisca, anche se non  ancora  adottata,
          ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano
          gli articoli 723, 724 e 725. 
              2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette  la
          richiesta, unitamente agli atti  allegati,  al  procuratore
          distrettuale competente ai sensi dell'art. 724. 
              3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro
          e' negata: 
                a) se gli atti richiesti  sono  contrari  a  principi
          dell'ordinamento giuridico  dello  Stato,  o  sono  vietati
          dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non  sarebbero
          consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi
          fatti; 
                b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono
          le condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 
              3-bis. L'autorita'  giudiziaria  comunica  al  Ministro
          della giustizia l'adozione del provvedimento  di  sequestro
          richiesto dall'autorita' straniera. 
              4. - 5. (Soppressi). 
              6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo art.  perde
          efficacia  e  si  dispone  la   restituzione   delle   cose
          sequestrate a chi ne abbia diritto, se,entro  un  anno  dal
          momento in cui esso e' stato eseguito, lo Stato estero  non
          richiede  l'esecuzione  della  confisca.  Il  termine  puo'
          essere prorogato anche piu' volte per un periodo massimo di
          sei mesi; sulla richiesta  decide  l'autorita'  giudiziaria
          che ha dichiarato il sequestro.».