Art. 8 Idoneita' organizzativa 1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l'impresa. 2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneita' e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e' documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonche' da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneita' e' dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori puo' essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai precedenti periodi e' effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. 4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unita' superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa' organismo d'attestazione. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita' organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, e' comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.