Art. 8 
 
 
             Obblighi per gli esercenti cinematografici 
 
  1. Se le opere sono state  classificate  come  vietate  ai  minori,
l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera  e'  proiettata
provvede a impedire che i minori di 14  o  di  18  anni  accedano  al
locale, fatti salvi i casi, di cui all'articolo 2, comma  3,  in  cui
gli stessi siano  accompagnati  dal  genitore  o  dalla  persona  che
esercita la responsabilita' genitoriale. 
  2.  E'  vietato  abbinare  a  opere  alla  cui  proiezione  possono
assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari
o rappresentazioni di opere di futura programmazione la  cui  visione
sia vietata ai minori.