Art. 8 
 
  1. Avverso le decisioni del Collegio giudicante di primo  grado  e'
ammesso ricorso al Collegio di appello. 
  2. Il  ricorso  e'  depositato  in  cancelleria  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni  dalla  comunicazione  della  decisione
impugnata.