Art. 8. Organo con funzioni di controllo 1. L'organo con funzioni di controllo: a) verifica l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e viene sentito in merito all'autovalutazione periodica condotta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del presente regolamento; b) viene sentito in merito alla nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e alla definizione della configurazione complessiva dei sistemi di controllo interno e dei presidi di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; c) vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalita' e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio e antiterrorismo avvalendosi: delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari; dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile della funzione antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualita'; d) valuta l'idoneita' delle procedure relative all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei documenti e dei dati ai sensi del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo n. 231/2007, alla segnalazione delle operazioni sospette, agli obblighi di comunicazione ai sensi del Titolo II, Capo VI, del decreto legislativo n. 231/2007 e ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni; e) promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarita' riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive; f) adempie senza ritardo gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 46 e 51 del decreto legislativo n. 231/2007.