(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 7)
                               Art. 7. 
                Contrattazione collettiva integrativa 
 
    1. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. 
    2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere  oggetto
di successive interpretazioni autentiche, anche a  richiesta  di  una
delle parti, con  le  procedure  di  cui  al  presente  articolo.  La
procedura di interpretazione autentica si avvia  entro  sette  giorni
dalla richiesta. Il termine di durata  della  sessione  negoziale  di
interpretazione autentica  e'  di  trenta  giorni  dall'inizio  delle
trattative. L'eventuale accordo sostituisce la  clausola  controversa
sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. 
    3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie indicate  nelle  specifiche  sezioni.  I
criteri di ripartizione delle risorse tra  le  diverse  modalita'  di
utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 
    4.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla  stipulazione  del
presente contratto. 
    5.  L'amministrazione  convoca  la  delegazione  sindacale,   per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione  delle
piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine
di cui al comma 4, la propria delegazione. 
    6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 8, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili  fino  ad  un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,
le  parti  riassumono  le  rispettive  prerogative  e   liberta'   di
iniziativa  e  decisione  sulle  materie  indicate  nelle  specifiche
sezioni. 
    7. Qualora non si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  indicate
nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle  trattative  determini
un   oggettivo    pregiudizio    alla    funzionalita'    dell'azione
amministrativa, nel rispetto dei principi  di  comportamento  di  cui
all'art. 8, l'amministrazione interessata  puo'  provvedere,  in  via
provvisoria, sulle materie oggetto del  mancato  accordo,  fino  alla
successiva  sottoscrizione  e  prosegue  le  trattative  al  fine  di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.  Il  termine
minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art.  40,  comma
3- ter del decreto legislativo n. 165/2001 e' fissato in  45  giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 
    8.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo  competente
dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
    9. Ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n.
165/2001, le amministrazioni ivi previste, conclusa la  procedura  di
controllo interno di cui al comma 8, trasmettono entro  dieci  giorni
l'Ipotesi di  contratto  collettivo  integrativo,  corredata  da  una
apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione  illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma  8,
alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne accertano,
congiuntamente, entro trenta giorni dalla  data  di  ricevimento,  la
compatibilita' economico-finanziaria. Decorso tale termine, che  puo'
essere sospeso in  caso  di  richiesta  di  elementi  istruttori,  la
delegazione  di  parte  pubblica  puo'  procedere  alla  stipula  del
contratto integrativo. Nel caso  in  cui  il  riscontro  abbia  esito
negativo, le parti riprendono le trattative. 
    10. I contratti collettivi integrativi devono contenere  apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di  verifica  della  loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti  collettivi
integrativi. 
    11.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per  via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o
7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
    12. E' istituito presso l'ARAN, entro 30 giorni dalla stipula del
presente CCNL, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita'  con  cui  ciascuna  amministrazione
adotta gli atti definiti unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma
3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.  L'Osservatorio  verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati  in  ordine  alla
sussistenza   del   pregiudizio   alla   funzionalita'    dell'azione
amministrativa.  Ai  componenti  non  spettano   compensi,   gettoni,
emolumenti, indennita'  o  rimborsi  di  spese  comunque  denominati.
L'Osservatorio di cui al presente comma e' sede di confronto su  temi
contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche  al  fine  di
prevenire il rischio di contenziosi generalizzati. 
    13. Le materie di  contrattazione  integrativa,  i  livelli  e  i
soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni.