Art. 8 
 
                        Sistema di controllo 
 
  1) Le operazioni di gestione di  centri  di  raccolta  di  prodotto
biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono  da
considerarsi attivita'  per  le  quali  e'  necessario  rispettare  i
requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell'art. 28  del
regolamento CE n. 834/2007. 
  2) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, comma 3 del regolamento (CE)
n. 834/2007 le attivita' svolte per conto terzi sono assoggettate  al
sistema di controllo di cui  all'art.  27  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007. 
  A tal fine l'operatore  che  intende  affidare  lo  svolgimento  di
un'attivita' in conto terzi indica  tale  attivita'  nel  modello  di
notifica di produzione con metodo biologico, a meno  che  l'esecutore
non sia un soggetto a sua volta inserito nell'elenco nazionale  degli
operatori  biologici.  In  tal  caso  il   mandatario   conserva   il
certificato di conformita' del soggetto esecutore. 
  Nel caso in  cui  l'esecutore  non  sia  un  operatore  notificato,
l'impegno da parte dell'esecutore di  rispettare  le  norme  relative
all'agricoltura biologica e assoggettare le attivita' al  sistema  di
controllo previsto dall'art. 27 del regolamento (CE) n. 834/2007,  e'
contenuto,  in  forma  scritta,  nel  contratto  tra   operatore   ed
esecutore. 
  3) Ai sensi dell'art. 28, paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
834/2007, sono esentati dall'applicazione del medesimo  articolo  gli
operatori che vendono direttamente prodotti biologici al  consumatore
o utilizzatore  finale  in  imballaggio  preconfezionato  e  che  non
producano, non preparino, non immagazzinino tali prodotti, se non  in
connessione con il punto vendita, non  importino  gli  stessi  da  un
Paese terzo o  non  abbiano  affidato  tali  attivita'  a  terzi.  Un
magazzino in  connessione  al  punto  vendita,  e'  un  magazzino  di
servizio esclusivo per uno specifico punto vendita. 
  Affinche'   i   prodotti   possano   essere   considerati   venduti
«direttamente», al consumatore o all'utilizzatore finale, occorre che
la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell'operatore  o
del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale. 
  4) L'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 non  si
applica alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici. 
  5) Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale  del  1°  febbraio
2012, n. 2049, gli Organismi di  controllo  rilasciano  il  documento
giustificativo associandolo alla notifica  presentata  dall'operatore
controllato, nei termini  e  secondo  le  modalita'  stabilite  nello
stesso decreto ministeriale n. 2049/2012. 
  6) Le prove documentali di cui al  paragrafo  1  dell'art.  78  del
regolamento  (CE)  n.  889/08,  sono  contenute  nella  dichiarazione
firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63,  paragrafo  2
del regolamento (CE) n. 889/08. 
  7) Ai sensi del paragrafo 4,  art.  78,  del  regolamento  (CE)  n.
889/08, il termine temporale entro  cui  l'operatore  deve  informare
l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, e' di  dieci
giorni nei casi di spostamento in zone  non  conformi  ai  sensi  del
paragrafo 1, art. 13 del regolamento (CE) n. 889/08. 
  Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1,  art.  13  del
regolamento (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la
compilazione e  trasmissione  del  Programma  annuale  di  produzione
zootecnica di cui al decreto  ministeriale  del  9  agosto  2012,  n.
18321. 
  8) I produttori di risone biologico sono obbligati a dichiarare, 
  a. nelle denunce rese all'Ente nazionale risi ai  sensi  del  regio
decreto-legge 2  ottobre  1931,  n.  1237,  convertito  in  legge  21
dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., e, 
  b. nella denuncia di rimanenza risone al 31 agosto,  resa  all'Ente
nazionale risi ai sensi  del  regolamento  (UE)  n.  2017/1185  della
Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, 
in  modo  distinto  le  superfici  e  le  produzioni   convenzionali,
biologiche e in conversione all'agricoltura biologica ed  il  proprio
Organismo di controllo, nelle modalita' indicate dallo stesso Ente. 
  9) I detentori di risone biologico sono obbligati a  dichiarare  le
quantita' di risone, riso semigreggio, riso  lavorato  e  rotture  di
riso distintamente derivanti da produzioni convenzionali,  biologiche
e in conversione all'agricoltura biologica: 
  a.  nella  denuncia  delle  scorte  al  31  agosto,  resa  all'Ente
nazionale  risi  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  2017/1185   della
Commissione del 20 aprile 2017, art. 12 e allegato III, e 
  b. nei  registri  obbligatori  e  nelle  denunce  periodiche  delle
scorte, rese all'Ente nazionale risi entro il 15 di ogni mese, 
con l'indicazione del proprio Organismo di controllo, nelle modalita'
indicate dallo stesso Ente. 
  10) Il certificato rilasciato dall'Ente nazionale risi all'atto  di
ogni  trasporto  di  risone,  ai  sensi   dell'art.   7   del   regio
decreto-legge 2  ottobre  1931,  n.  1237,  convertito  in  legge  21
dicembre 1931, n. 1785 e s.m.i., deve contenere  l'indicazione  della
produzione distinta  tra  convenzionale,  biologica,  in  conversione
all'agricoltura biologica.