Art. 8 
 
                      Monitoraggio e controllo 
 
  1. Entro il  30  aprile  di  ciascun  anno  di  durata  del  Fondo,
l'Agenzia trasmette  al  Ministero  una  dettagliata  relazione,  che
illustra: 
    a) l'attivita' svolta dalla SGR nell'anno di riferimento; 
    b)  il  numero  degli  investimenti  effettuati   dal   Fondo   e
l'ammontare investito; 
    c) le  caratteristiche  e  i  principali  dati  delle  operazioni
oggetto di investimento; 
    d) l'andamento generale della gestione del Fondo.