Art. 8 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria,».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 1 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto: «Art. 16 (Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza). - 1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 12, e' inquadrato, a tutti gli effetti, nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' gia' maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica.»