Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 177, sono  soppresse  le  parole  «a  eccezione  del  regime
dell'ausiliaria,». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  16,  comma  1  del
          citato decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  177,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  16  (Personale  che  transita  nel  Corpo  della
          guardia di finanza). - 1. Il  personale  che  transita  nel
          Corpo della guardia di finanza ai sensi  dell'articolo  12,
          e' inquadrato, a  tutti  gli  effetti,  nei  corrispondenti
          ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo  le
          corrispondenze   di   cui   alla   tabella   A   richiamata
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12  maggio
          1995, n. 199, conservando l'anzianita'  gia'  maturata  nel
          Corpo  forestale  dello  Stato  e  il  relativo  ordine  di
          iscrizione in ruolo, nonche' prendendo posto dopo  l'ultimo
          dei  parigrado  iscritto  in  ruolo  avente   la   medesima
          decorrenza di anzianita' di grado o di qualifica.»