Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni» e le parole: «nei rispettivi registri di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»; b) al comma 2, le parole: «dall'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Sportello telematico del diportista (STED)»; c) al comma 3, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita' che, previa presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED)» e le parole: «l'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)»; d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».
Note all'art. 8: - Si riporta l'art. 17 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni. 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.».