Art. 8 
 
 
   Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84 
 
  1. All'articolo 11-bis della legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera l),  il  segno:  «.»,  e'  sostituito  dal
seguente: «;»; 
    b) al comma 1, dopo la  lettera  l),  e'  aggiunta  la  seguente:
«l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di  cui  all'articolo
17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali -
ANCIP o dalle altre associazioni di categoria  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale.»; 
    c) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «I
componenti dell'Organismo partecipano a  titolo  gratuito.  Eventuali
rimborsi spese per la  partecipazione  alle  attivita'  del  predetto
Organismo sono a carico delle amministrazioni,  enti  e  associazioni
che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si  riporta  l'art.  11-bis  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 11-bis (Organismo di partenariato  della  risorsa
          mare). - 1. Presso ciascuna autorita' di  sistema  portuale
          e' istituito  l'Organismo  di  partenariato  della  risorsa
          mare, composto, oltre che dal Presidente dell'Autorita'  di
          sistema portuale, che lo presiede, dal comandante del porto
          ovvero  dei  porti,  gia'  sedi  di  Autorita'  di  sistema
          portuale, facenti parte del sistema portuale dell'Autorita'
          di sistema portuale, nonche' da: 
                a) un rappresentante degli armatori; 
                b) un rappresentante degli industriali; 
                c) un rappresentante  degli  operatori  di  cui  agli
          articoli 16 e 18; 
                d) un rappresentante degli spedizionieri; 
                e)  un  rappresentante  degli   operatori   logistici
          intermodali operanti in porto; 
                f)  un  rappresentante  degli  operatori   ferroviari
          operanti in porto; 
                g) un rappresentante degli  agenti  e  raccomandatari
          marittimi; 
                h) un rappresentante degli autotrasportatori operanti
          nell'ambito logistico-portuale; 
                i) tre rappresentanti dei  lavoratori  delle  imprese
          che operano in porto; 
                l) rappresentante degli operatori del turismo  o  del
          commercio operanti nel porto; 
              l-bis) un rappresentante dell'impresa o agenzia di  cui
          all'art. 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie
          Imprese  Portuali-ANCIP  o  dalle  altre  associazioni   di
          categoria comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti sono disciplinate le  modalita'  di  designazione
          dei componenti di cui al comma 1, nonche' le  modalita'  di
          svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con  particolare
          riguardo alle forme e ai  metodi  della  consultazione  dei
          soggetti   interessati.   I    componenti    dell'Organismo
          partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per
          la partecipazione alle  attivita'  del  predetto  Organismo
          sono a carico delle amministrazioni,  enti  e  associazioni
          che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo. 
              3. L'Organismo ha funzioni  di  confronto  partenariale
          ascendente e discendente, nonche'  funzioni  consultive  di
          partenariato economico sociale, in particolare in ordine: 
                a)  all'adozione  del  piano  regolatore  di  sistema
          portuale; 
                b) all'adozione del piano operativo triennale; 
                c) alla determinazione dei livelli dei  servizi  resi
          nell'ambito del sistema portuale dell'Autorita' di  sistema
          portuale  suscettibili  di   incidere   sulla   complessiva
          funzionalita' ed operativita' del porto; 
                d) al progetto di bilancio preventivo e consuntivo; 
                e) alla composizione degli strumenti di cui  all'art.
          9, comma 5, lettera l). 
              4. Laddove in una unica Autorita' di  sistema  portuale
          siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di  cui
          al regolamento (UE) 11 dicembre 2013,  n.  1315/2013,  gia'
          sedi di Autorita' di sistema  portuale,  presso  ognuno  di
          questi e'  istituito  l'Organismo  del  Cluster  Marittimo,
          sulla base di proprio regolamento  adottato  dall'Autorita'
          di  sistema  portuale,  di  concerto  con  l'Organismo   di
          partenariato della Risorsa. 
              5. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi  dai  pareri
          resi   dall'Organismo,   e'   tenuta   a   darne   adeguata
          motivazione.». 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  come  modificato  dall'art.  15  del
          presente decreto legislativo, si vedano le note al medesimo
          art. 15.