Art. 8 
 
                  Compiti del Comitato di indirizzo 
 
  1. Il Comitato di indirizzo e' composto, ai sensi dell'articolo  4,
comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente  dell'Autorita'
portuale, che lo presiede, da  un  rappresentante  della  Regione,  o
delle regioni nel caso di ZES interregionale,  da  un  rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri e  da  un  rappresentante
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo
dei componenti del Comitato di indirizzo non puo' essere superiore  a
cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2,  il  Comitato
di indirizzo e' presieduto dal Presidente dell'Autorita'  di  sistema
portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES. 
  2.  Il  Comitato  di  indirizzo,  nel  rispetto  degli  ambiti   di
competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni  di
cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto
del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5,  del
decreto-legge n.  91/2017  e  dell'articolo  6,  svolge  le  seguenti
attivita' di indirizzo volte ad assicurare: 
  a)   le   attivita'   amministrative   necessarie    a    garantire
l'insediamento di nuove imprese e la piena operativita' delle imprese
nella ZES; 
  b)  ulteriori  verifiche,  nel  caso  di  istanza  di   cambio   di
destinazione urbanistica,  delle  aree  private  incluse  nella  ZES,
acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprieta' o
di costituzione di un diritto reale di godimento  sul  bene  avvenuti
nell'anno precedente la  data  di  presentazione  della  proposta  di
istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine,  sulla  documentazione
di cui al  periodo  precedente,  per  le  verifiche  dei  profili  di
legalita', e' acquisito il parere della  Prefettura  territorialmente
competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di  cui  al
periodo precedente, trasmette tutta  la  documentazione  relativa  al
bene in questione agli enti  competenti  al  fine  delle  valutazioni
relative al  cambio  di  destinazione  urbanistica  del  bene,  fermo
restando comunque le attivita' di verifica dei soggetti preposti; 
  c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti,  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28  gennaio
1994, n.  84,  nonche'  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
semplificazione  previsti  dagli  articoli  18  e  20   del   decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169; 
  d) la verifica per ciascuna impresa  dell'avvio  del  programma  di
attivita' economiche imprenditoriali o degli investimenti  di  natura
incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia  delle  entrate
ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo  5  del
decreto-legge n. 91/2017; 
  e)  la  sottoscrizione  di  protocolli   e   convenzioni   tra   le
amministrazioni locali e statali interessate,  volti  a  disciplinare
procedure semplificate e regimi procedimentali  speciali  sulla  base
dei criteri derogatori e delle modalita' individuate con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  5  del
decreto-legge n. 91/2017; 
  f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo,  alle  infrastrutture
tecniche ed economiche esistenti e previste  nel  Piano  di  sviluppo
strategico,  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  normativa  in
materia di infrastrutture portuali; 
  g) la verifica che  le  imprese  beneficiarie  mantengano  la  loro
attivita' nell'area ZES per almeno sette anni dopo  il  completamento
dell'investimento  oggetto  delle   agevolazioni,   e   la   relativa
comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione  degli
eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti; 
  h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico  anche  promuovendo
iniziative di coordinamento degli obiettivi di  sviluppo  di  cui  al
Piano di sviluppo strategico; 
  i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali
ed internazionali nell'area ZES; 
  l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi
o le convenzioni quadro che il segretario generale intende  stipulare
con le banche e gli intermediari finanziari; 
  m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni  di  servizi  delle
Imprese presenti nella ZES; 
  n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento  dei
dati identificativi di ogni singola iniziativa,  nonche'  i  dati  di
avanzamento delle  iniziative  stesse  nel  sistema  di  monitoraggio
unitario  istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  3.  Il  Comitato  di  indirizzo,  nel  rispetto  degli  ambiti   di
competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni  di
cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonche' nel rispetto
del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5,  del
decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente  regolamento,
svolge  ogni  altra  attivita'  prevista  dal   Piano   di   sviluppo
strategico.  Le  competenze  di  gestione  sono  assicurate  con   le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). 
  4. Nell'esercizio delle attivita'  di  cui  ai  commi  2  e  3,  il
Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale,  secondo  le
indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonche' delle procedure
riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6,  comma
1, lettera l). Ai fini di semplificazione e  di  accelerazione  delle
attivita', il Comitato di indirizzo, sentito il segretario  generale,
previa intesa con gli enti e le regioni interessate, puo'  attribuire
sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e
compiti individuati nel Piano di  sviluppo  strategico  a  componenti
delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma  1,
lettera l). 
  5. Il Comitato di indirizzo  adotta,  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti, un proprio regolamento interno che,  nel  rispetto  della
normativa civilistica, definisce: 
  a) la periodicita' e le modalita' di  convocazione  delle  riunioni
ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie; 
  b) le modalita' delle deliberazioni e i requisiti per la  validita'
delle stesse; 
  c) le modalita' e gli strumenti  che  assicurino  la  consultazione
periodica degli enti  locali  sul  cui  territorio  insiste  la  ZES,
nonche' delle associazioni  imprenditoriali  e  delle  organizzazioni
sindacali; 
  d)  le  modalita'  di  coinvolgimento  dei   Sindaci   delle   aree
interessate,  nei  casi  in  cui  il  Comitato  di  indirizzo  tratti
questioni attinenti funzioni fondamentali  e  competenze  degli  enti
locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle  lettere  f),
h) e l) dell'articolo 6, nonche' alle attivita' di verifica di cui al
comma 2, la lettera b) del presente articolo. 
  6. Il Comitato di indirizzo puo' individuare al proprio interno  un
componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o
materie  della  ZES,  fermo  restando  la  natura  collegiale   delle
decisioni e  tenendo  conto  del  ruolo  precipuo  delle  istituzioni
rappresentate nel Comitato stesso. 
  7. Agli oneri di funzionamento del  Comitato  si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e  strumenti  disponibili  a  legislazione
vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          alle premesse. 
              - La legge 28 gennaio  1994,  n.  84  recante  riordino
          della legislazione in materia portuale e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 28, del 4 febbraio 1999. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  18  e  20  del
          decreto  legislativo  4  agosto  2016,   n.   169   recante
          riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
          disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui  alla
          legge 28 gennaio 1994, n. 84, in  attuazione  dell'art.  8,
          comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124: 
              «Art. 18. (Introduzione dell'art. 15-bis alla legge  28
          gennaio 1994, n. 84). - 1. Dopo l'art. 15  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente: 
              «Art. 15-bis (Sportello  unico  amministrativo).  -  1.
          Presso la AdSP  opera  lo  Sportello  Unico  Amministrativo
          (SUA) che,  per  tutti  i  procedimenti  amministrativi  ed
          autorizzativi  concernenti  le  attivita'  economiche,   ad
          eccezione di quelli concernenti lo Sportello unico doganale
          e dei controlli e la sicurezza, svolge  funzione  unica  di
          front office rispetto ai soggetti deputati  ad  operare  in
          porto.». 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto il Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti  adotta  il  regolamento   attuativo   dello
          Sportello unico amministrativo come introdotto dal comma  1
          del  presente  articolo,  per  disciplinare   le   relative
          modalita' organizzative e di funzionamento. 
              Art. 19. (Omissis). 
              Art. 20. (Sportello unico doganale e dei controlli).  -
          1. Allo sportello unico doganale di cui all'art.  4,  comma
          57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono  attribuiti,
          altresi', la competenza  nonche'  i  controlli  relativi  a
          tutti gli adempimenti connessi all'entrata e  uscita  delle
          merci nel o dal territorio nazionale. Il  coordinamento  si
          applica,   oltre    che    sui    procedimenti    derivanti
          dall'applicazione delle norme unionali  gia'  previsti  dal
          predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti
          da altre Amministrazioni o organi dello Stato. I controlli,
          ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria
          e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza
          dello Stato e  dalle  forze  di  polizia,  sono  coordinati
          dall'ufficio doganale e si  eseguono  contemporaneamente  e
          nello stesso luogo. Conseguentemente il predetto  sportello
          unico doganale assume la denominazione di «Sportello  unico
          doganale e dei controlli». 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  i  Ministeri  interessati,  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
          lo svolgimento dei compiti  di  cui  al  comma  1,  di  cui
          l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano
          controlli sulle merci presentate  in  dogana  concludono  i
          rispettivi procedimenti di competenza entro il  termine  di
          un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per  il
          controllo fisico delle merci. I suddetti termini  decorrono
          dal momento in cui le amministrazioni dispongono  di  tutti
          gli elementi informativi e sono soddisfatte  le  condizioni
          previste dalla normativa vigente  per  l'effettuazione  dei
          controlli. Quando i controlli  richiedono  accertamenti  di
          natura tecnica o prelevamento di campioni  si  applicano  i
          termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione
          europea o dai protocolli di settore.». 
              - Per il testo dell'art. 5 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          dell' Art. 2. 
              - Per il testo dell'art. 4 del decreto-legge 20  giugno
          2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per  la  crescita
          economica nel Mezzogiorno», convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2017, n. 123,  si  rimanda  alle  note
          alle premesse.