Art. 8 
 
               Verifiche intermedie e verifica finale 
 
  1. Al termine dei primi due semestri, ovvero nei mesi di  aprile  e
ottobre secondo le cadenze temporali di cui all'articolo 5, comma  1,
del presente regolamento, e alla conclusione del corso, sono previste
verifiche da parte dei soggetti formatori di cui all'articolo  2  del
presente regolamento. 
  2. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla
su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di
verifica. Il test e' composto da trenta domande in caso  di  verifica
intermedia, mentre per la verifica  finale  il  test  si  compone  di
quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata
in caso di risposta esatta ad almeno  due  terzi  delle  domande.  Le
domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione  nazionale
di cui all'articolo 9 del presente regolamento. 
  3. L'accesso alle verifiche e' consentito unicamente a  coloro  che
abbiano frequentato almeno l'ottanta  per  cento  delle  lezioni.  Il
mancato  superamento  di  una   verifica   intermedia   comporta   la
ripetizione  dell'ultimo  ciclo  semestrale  di  formazione  e  della
relativa verifica al successivo appello. 
  4. L'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che  hanno
frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre
e superato le due verifiche intermedie. Il mancato superamento  della
verifica finale impedisce il rilascio  del  certificato  di  compiuto
tirocinio di cui all'articolo 45 della legge professionale e richiede
la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione  seguito  e
della relativa verifica.