Art. 8 
 
 
               Misure transitorie concernenti i PFnPE 
 
  1. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente   decreto,   risultano    autorizzati    in    formulazione,
confezionamento o  taglia  adeguati  per  l'utilizzo  in  ambito  non
professionale e che non ricadono nelle  previsioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma  1,  sono
provvisoriamente  consentiti  per  l'uso  non  professionale,   nella
categoria dei PFnPE: 
    a) per 6 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in
confezione monodose o multidose contenente una quantita'  complessiva
di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri
o grammi; 
    b) per 24 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se pronti all'uso, oppure se in formulazione  da  utilizzare
dopo  aggiunta  di  acqua  e  in  confezione  monodose  o   multidose
contenente una quantita' complessiva di formulato non superiore a 500
(cinquecento) millilitri o grammi. 
  L'etichetta  e'  modificata  con   l'inserimento   della   dicitura
«Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali
con validita' fino al (termine definito secondo  i  criteri  indicati
alla lettera a) o alla lettera b) del presente comma)»  e  l'aggiunta
della sigla PFnPE dopo il nome commerciale. 
  2. Se i prodotti di cui al comma 1 risultano autorizzati  con  data
di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di  cui
alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale  data  e'  inserita  in
etichetta, nella prevista dicitura. 
  3. Il termine di cui al comma 1, lettere a) e b), si  applica  alla
commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all'impiego. 
  4. I prodotti di cui al presente articolo  si  intendono  destinati
esclusivamente agli  utilizzatori  non  professionali  come  definiti
all'articolo 2 del presente decreto, anche  per  quanto  concerne  la
vendita e l'acquisto. 
  5. Ai fini della modifica  dell'etichetta  le  imprese  interessate
alle misure di cui  al  comma  1  presentano  istanza  di  variazione
amministrativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, entro  e  non  oltre  45
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  in
conformita' alle indicazioni formulate dal Ministero della  salute  e
pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione  Alimenti  dell'area
Temi  e  professioni.  Ai  fini  dell'individuazione   dei   prodotti
fitosanitari, che soddisfano i  requisiti  di  cui  al  comma  1,  le
imprese tengono conto della circolare del Ministero della salute  del
15 maggio 2015, consultabile sul sito citato, che definisce le classi
e le categorie di pericolo, ai sensi del regolamento (CE)  1272/2008,
ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, articolo 25, comma 1. 
  6. Le imprese adottano ogni utile iniziativa  volta  ad  assicurare
che l'utilizzatore sia informato in merito alle corrette modalita' di
impiego del prodotto e ai rischi per la salute umana e per l'ambiente
connessi al suo utilizzo. 
  7. I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, risultano in corso di autorizzazione ai  sensi  del
regolamento (CE) 1107/2009, su richiesta dell'impresa titolare sono: 
    i. consentiti per l'uso non professionale se soddisfano le misure
ed i requisiti specifici di cui all'articolo 3; 
    ii. provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  nei
termini previsti al comma 1 se conformi ai requisiti ivi specificati.
Si applicano le ulteriori condizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 6. 
  8.  In  base  all'allegato  al  presente  decreto  e   su   istanza
dell'impresa interessata,  il  Ministero  della  salute  riesamina  i
prodotti provvisoriamente consentiti per l'uso non  professionale  in
conformita' ai requisiti previsti al comma  1,  lettera  b)  ai  fini
dell'eventuale conferma dell'uso non professionale. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'art. 25, comma 1, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 290/2001, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 290/2001, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  1272/2008,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al regolamento (CE)  n.  1107/2009,
          si veda nelle note alle premesse.