Art. 8 
 
              Disciplina della trasformazione del bosco 
                        e opere compensative 
 
  1. Ogni intervento che comporti  l'eliminazione  della  vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attivita' diverse dalla
gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1, costituisce
trasformazione del bosco. 
  2. E' vietato ogni  intervento  di  trasformazione  del  bosco  che
determini un danno o un danno ambientale  ai  sensi  della  direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di  recepimento  e  che
non sia stato preventivamente autorizzato,  ove  previsto,  ai  sensi
dell'articolo 146 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,
delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero  ai  fini
del  ripristino  delle  attivita'  agricole  tradizionali   e   della
realizzazione  di  opere  di  rilevante  interesse  pubblico   e   di
viabilita' forestale connessa alle attivita'  selvicolturali  e  alla
protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del
bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di
stabilita' dei terreni,  di  regime  delle  acque,  di  difesa  dalle
valanghe  e  dalla  caduta  dei   massi,   di   conservazione   della
biodiversita' e di tutela della pubblica incolumita'. 
  3. La trasformazione del bosco disposta nel rispetto  del  presente
articolo deve essere compensata  a  cura  e  spese  del  destinatario
dell'autorizzazione alla trasformazione. Le  regioni  stabiliscono  i
criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per
gli interventi di trasformazione del bosco, nonche' gli interventi di
ripristino obbligatori da applicare in caso di  eventuali  violazioni
all'obbligo di compensazione. Le  regioni,  sulla  base  delle  linee
guida adottate con il decreto di cui al comma 8, stabiliscono inoltre
i casi di esonero dagli interventi  compensativi.  La  trasformazione
del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai  sensi  del
comma 2, deve essere oggetto di riparazione ai sensi della  direttiva
2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento. 
  4. Le compensazioni previste dal comma 3 per la trasformazione  del
bosco che non determini un danno o un danno ambientale ai sensi della
direttiva 2004/35/CE, possono essere realizzate con opere  e  servizi
di: 
    a) miglioramento e restauro  dei  boschi  esistenti  nonche'  del
paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e periurbano; 
    b) rimboschimenti e creazione di  nuovi  boschi  su  terreni  non
boscati e in aree  con  basso  coefficiente  di  boscosita',  tramite
l'utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale
e certificata,  anche  al  fine  di  ricongiungere  cenosi  forestali
frammentate e comunque in  conformita'  alle  disposizioni  attuative
della direttiva 1999/105/CE del Consiglio del  22  dicembre  1999.  I
nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi  di  compensazione
sono equiparati a bosco; 
    c)  sistemazioni  idraulico-forestali   o   idraulico-agrarie   o
realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al  servizio
del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio,  che
rispettino  i  criteri  e  requisiti  tecnici   adottati   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 2; 
    d) prevenzione  di  incendi  boschivi  e  di  rischi  naturali  e
antropici; 
    e)  altre  opere,  azioni  o  servizi  compensativi  di  utilita'
forestale   volti   a   garantire   la   tutela   e    valorizzazione
socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il
riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche piu' sensibili. 
  5. I richiedenti l'autorizzazione alla  trasformazione  del  bosco,
presentano i progetti delle opere o  dei  servizi  compensativi  alle
regioni  che  individuano  le  aree  dove  dovra'  essere  effettuato
l'intervento a cura e spese del destinatario.  Ove  non  diversamente
previsto dalla legislazione regionale,  tali  aree  sono  individuate
all'interno del  medesimo  bacino  idrografico  nel  quale  e'  stata
autorizzata la trasformazione  del  bosco.  Ai  fini  dell'esecuzione
degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di
adeguate garanzie. 
  6. In luogo dell'esecuzione diretta degli interventi  compensativi,
le  regioni  possono  prevedere,  relativamente  agli  interventi  di
trasformazione del bosco che non determinino  un  danno  o  un  danno
ambientale ai sensi  della  direttiva  2004/35/CE,  che  il  soggetto
autorizzato versi in uno  specifico  fondo  forestale  regionale  una
quota almeno  corrispondente  all'importo  stimato  dell'opera  o  al
servizio compensativo previsto. Le regioni destinano tale somma  alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 4, anche se  ricadenti
in altri  bacini  idrografici,  considerando  gli  eventuali  aspetti
sperequativi tra l'area in cui e' realizzata  la  trasformazione  del
bosco e gli interventi compensativi. 
  7. I boschi aventi funzione di protezione diretta  di  abitati,  di
beni e infrastrutture strategiche, individuati e  riconosciuti  dalle
regioni, non possono essere trasformati e non puo' essere  mutata  la
destinazione d'uso del suolo, fatti salvi  i  casi  legati  a  motivi
imperativi di rilevante interesse pubblico  nonche'  le  disposizioni
della direttiva 2004/35/CE e  della  relativa  normativa  interna  di
recepimento. 
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
sono adottate linee  guida  per  la  definizione  di  criteri  minimi
nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi di cui al comma
3. Le regioni si adeguano alle  disposizioni  di  cui  al  precedente
periodo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per i  riferimenti  della  direttiva  2004/35/CE  del
          Parlamento e del Consiglio del  21  aprile  2004,  si  veda
          nelle note all'articolo 7. 
              -  Per  i  riferimenti  all'articolo  146  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7. 
              -  La  direttiva  1999/105/CE  del  Consiglio  del   22
          dicembre  1999  relativa   alla   commercializzazione   dei
          materiali  forestali  di  moltiplicazione,  e'   pubblicata
          nellaGazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  15  gennaio
          2000, n. L 11.