Art. 8 
 
            Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 509 
 
  1. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la
lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)   il   numero   di
identificazione  del  lotto,  la  quantita'  di  cartucce   in   ogni
imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione;». 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Il testo dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1993,
          n. 509, citata nelle note alle  premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art.  3  (Indicazione  obbligatoria  sulla  unita'  di
          imballaggio  elementare).  -  1.  Le  munizioni  messe   in
          commercio o  comunque  consegnate  a  terzi  devono  essere
          contenute in un imballaggio appropriato. 
              2.  L'unita'  di  imballaggio  elementare  deve  essere
          opportunamente  chiusa   e   deve   portare   le   seguenti
          indicazioni: 
                a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o  di
          colui per il quale le munizioni sono state caricate  e  che
          ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni; 
                b) la denominazione commerciale  o  la  denominazione
          secondo le norme; 
                c)  il  numero  di  identificazione  del  lotto,   la
          quantita' di cartucce in ogni  imballaggio  elementare,  il
          calibro e il tipo di munizione; 
                d) per le munizioni da caccia a pallini  per  armi  a
          canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni,
          di cui alla decisione CIP  XVI-5,  n.  2,  una  indicazione
          supplementare che avverta  con  chiarezza  ed  a  caratteri
          indelebili  che  trattasi  di   munizioni   da   utilizzare
          esclusivamente con armi che abbiano  subito  favorevolmente
          la prova superiore; 
                e) il contrassegno di  controllo  attestante  che  le
          munizioni  sono  state   controllate   conformemente   alle
          prescrizioni della presente legge  nonche'  alle  decisioni
          della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.».