Art. 8 
 
                      Disallineamenti da ibridi 
 
  1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi  determina  una
doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito  e'
negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano  sia  lo
Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e  la
deduzione del componente negativo di  reddito  non  e'  negata  nello
Stato     dell'investitore.     L'indeducibilita'     nello     Stato
dell'investitore deve risultare da una dichiarazione  rilasciata  dal
contribuente ivi residente o localizzato  ovvero  da  altri  elementi
certi e precisi. 
  2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi  determina  una
deduzione senza inclusione: 
    a) qualora lo Stato  italiano  sia  lo  Stato  del  pagatore,  la
deduzione del componente negativo di reddito e'  negata  in  capo  al
soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia  neutralizzato
in un altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa  madre  ovvero
nello Stato  di  localizzazione  della  stabile  organizzazione  deve
risultare  da  una  dichiarazione  rilasciata  dal  contribuente  ivi
residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi; 
    b) qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario  e  la
deduzione del componente negativo di  reddito  non  e'  negata  nello
Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente  positivo
di  reddito  che  altrimenti  genererebbe   un   disallineamento   e'
imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il  disallineamento
non sia neutralizzato in  un  altro  Stato.  L'indeducibilita'  nello
Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di  localizzazione
della stabile organizzazione del soggetto passivo deve  risultare  da
una  dichiarazione  rilasciata  dal  contribuente  ivi  residente   o
localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi; 
    c) qualora la deduzione di un componente negativo di reddito  sia
stata negata in capo ad un soggetto  passivo  in  applicazione  della
lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza
ovvero  di  localizzazione  del  beneficiario,   del   corrispondente
componente  positivo  nel  suo  reddito  imponibile,  in  un  periodo
d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del  periodo  d'imposta
del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione  e'  stata
negata,  fa  sorgere  in  capo  a  quest'ultimo   il   diritto   alla
corrispondente  deduzione  del  componente  negativo  di  reddito  in
precedenza non dedotto. 
  3. Non e' consentita la deduzione  di  un  componente  negativo  di
reddito da parte di un soggetto passivo  nella  misura  in  cui  esso
finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano
un disallineamento da ibridi mediante  una  transazione  o  serie  di
transazioni tra imprese associate o che  sono  parti  di  un  accordo
strutturato. In deroga a quanto riportato nel periodo precedente,  il
componente negativo  di  reddito  sostenuto  o  che  si  ritiene  sia
sostenuto da un soggetto passivo e' deducibile se e nella  misura  in
cui uno degli Stati di residenza o  di  localizzazione  dei  soggetti
coinvolti nella  transazione  o  nella  serie  di  transazioni  abbia
effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di  neutralizzare
il disallineamento da ibridi in questione. 
  4. Nella misura in cui un disallineamento da  ibridi  coinvolge  un
reddito di una stabile organizzazione disconosciuta  di  un  soggetto
passivo residente, tale reddito e' imponibile in capo a quest'ultimo.
Il periodo precedente non trova applicazione laddove le  disposizioni
di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo
Stato italiano ed un Paese terzo prevedano l'obbligo di  esentare  il
reddito. 
  5. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis)  e  g-ter)  del
comma 1 dell'articolo 44  del  TUIR,  nonche'  delle  operazioni  che
producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto  obbligazioni
e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte  estere
spetta in misura  corrispondente  alla  differenza  positiva  tra  il
provento  cui  detto  credito  si  ricollega  e  l'onere  finanziario
relativo alle suddette operazioni. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, citato nelle note alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 44(Redditi di capitale). -  1.  Sono  redditi  di
          capitale: 
                a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
          depositi e conti correnti; 
                b)  gli  interessi  e  gli   altri   proventi   delle
          obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli  diversi
          dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati  di
          massa; 
                c)  le  rendite  perpetue  e  le  prestazioni   annue
          perpetue di cui  agli  articoli  1861  e  1869  del  codice
          civile; 
                d) i compensi per prestazioni di  fideiussione  o  di
          altra garanzia; 
                d-bis) i proventi derivanti da prestiti  erogati  per
          il  tramite  di  piattaforme  di  prestiti   per   soggetti
          finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer
          Lending)  gestite  da  societa'  iscritte  all'albo   degli
          intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  da
          istituti   di   pagamento   rientranti    nell'ambito    di
          applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico di  cui
          al decreto legislativo n. 385 del 1993,  autorizzati  dalla
          Banca d'Italia; 
                e)  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione   al
          capitale o al  patrimonio  di  societa'  ed  enti  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa', salvo  il  disposto
          della lettera d) del comma 2 dell'art.  53;  e'  ricompresa
          tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti  eccedenti
          di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio  o  dalle
          sue parti correlate, anche in sede di accertamento; 
                f)   gli   utili   derivanti   da   associazioni   in
          partecipazione e dai contratti  indicati  nel  primo  comma
          dell'art. 2554 del codice civile, salvo il  disposto  della
          lettera c) del comma 2 dell'art. 53; 
                g)   i    proventi    derivanti    dalla    gestione,
          nell'interesse collettivo di  pluralita'  di  soggetti,  di
          masse patrimoniali costituite con somme di  denaro  e  beni
          affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; 
                g-bis) i  proventi  derivanti  da  riporti  e  pronti
          contro termine su titoli e valute; 
                g-ter) i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di  titoli
          garantito; 
                g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
          in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
          capitalizzazione; 
                g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
          prestazioni pensionistiche di cui alla lettera  h-bis)  del
          comma 1 dell'art. 50 erogate in  forma  periodica  e  delle
          rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; 
                g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust
          ai sensi dell'art. 73, comma 2, anche se non residenti; 
                h) gli interessi e gli altri  proventi  derivanti  da
          altri rapporti aventi per oggetto l'impiego  del  capitale,
          esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
          differenziali positivi  e  negativi  in  dipendenza  di  un
          evento incerto. 
              2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
                a) si considerano similari alle azioni,  i  titoli  e
          gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di  cui
          all'art.  73,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  d),  la  cui
          remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
          ai risultati economici della societa' emittente o di  altre
          societa' appartenenti allo stesso gruppo o  dell'affare  in
          relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
          stati  emessi.  Le  partecipazioni   al   capitale   o   al
          patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari  di
          cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
          all'art. 73, comma 1, lettera d), si  considerano  similari
          alle azioni a condizione che la relativa remunerazione  sia
          totalmente indeducibile nella  determinazione  del  reddito
          nello Stato estero di residenza del soggetto  emittente;  a
          tale  fine  l'indeducibilita'   deve   risultare   da   una
          dichiarazione dell'emittente stesso  o  da  altri  elementi
          certi e precisi; 
                b); 
                c) si considerano similari alle obbligazioni: 
                  1) i buoni fruttiferi emessi da societa'  esercenti
          la vendita a rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
          convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 
                  2) i titoli di massa che contengono  l'obbligazione
          incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
          inferiore a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza  la
          corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati  emessi,  ne'
          di controllo sulla gestione stessa.».