Articolo 80. Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perche' siano, a seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio, nonche' pubblicati. 2. La designazione di un depositario autorizza quest'ultimo a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.