(Regolamento di polizia mortuaria- art. 80)
                              Art. 80. 
  1. La cremazione deve essere eseguita  da  personale  appositamente
autorizzato dall'autorita' comunale, ponendo nel crematorio  l'intero
feretro. 
  2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere  devono
essere raccolte in apposita urna cineraria  portante  all'esterno  il
nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. 
  3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per  accogliere
queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati  in
concessione ad enti morali o privati. 
  4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di
questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali. 
  5. Il trasporto delle urne contenenti i residui  della  cremazione,
ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24,  27,  28  e
29, non e' soggetto ad alcuna delle  misure  precauzionali  igieniche
stabilite per il trasporto delle salme, salvo  eventuali  indicazioni
del  coordinatore  sanitario  nel  caso  di   presenza   di   nuclidi
radioattivi. 
  6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la  raccolta  e
la conservazione in perpetuo e collettiva  delle  ceneri  provenienti
dalla cremazione delle salme, per le  quali  sia  stata  espressa  la
volonta' del defunto di scegliere tale forma di dispersione  dopo  la
cremazione oppure per le quali i familiari del  defunto  non  abbiano
provveduto ad altra destinazione.