Art. 80 
 
 
              Inadempienze dell'organismo di controllo 
 
  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8,
al  soggetto  che,  rivestendo   funzioni   di   rappresentanza,   di
amministrazione  o   di   direzione   dell'organismo   di   controllo
autorizzato o di una sua unita'  organizzativa  dotata  di  autonomia
funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a
carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorita'  pubbliche,
comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del  relativo
tariffario concernenti una denominazione  protetta,  si  applica,  in
solido  con  la  struttura   di   controllo   stessa,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. 
  2. La sanzione di cui al comma  1  si  applica  anche  in  caso  di
svolgimento, da  parte  dell'organismo  di  controllo,  di  attivita'
incompatibili con il mantenimento del  provvedimento  autorizzatorio,
non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica
intimazione ad adempiere da parte del Ministero. 
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 8,
i  soggetti  indicati  al  comma  1  del  medesimo  articolo  64  che
discriminano tra i soggetti da immettere o  tra  quelli  immessi  nel
sistema di controllo della DO o  IG  controllata,  ovvero  ostacolano
l'esercizio del diritto a tale accesso, sono  sottoposti,  in  solido
con l'organismo di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 50.000 euro.