(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 79)
                              Art. 79. 
   Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro 
 
    1. All'art. 48 del CCNL del 21 febbraio 2002, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente: 
      «6. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita'
lavorativa, debitamente  autorizzata,  al  di  fuori  della  sede  di
lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia  di  prestazione,
il tempo di andata e ritorno per  recarsi  dalla  sede  al  luogo  di
svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi  a  tutti  gli  effetti
orario di lavoro».