(Convenzione - art. 81)
                            Articolo 81. 
                                Firma 
 
  La presente convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli  Stati
membri dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  o  di  un  istituto
specializzato o  dell'Agenzia  internazionale  dell'energia  atomica,
nonche'  di  tutti  gli  Stati  parti  dello  Statuto   della   Corte
internazionale di giustizia e di ogni altro Stato  che  sia  invitato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a diventare  parte  della
convenzione, nel modo seguente: sino al 30 novembre  1969  presso  il
Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed
in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York.