Art. 81 (Norme antincendio per i pozzi) 1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "Entro 30 m dall'asse del pozzo" sono sostituite da: "Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilita' di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose" 2. Al quarto comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "con le cautele che per ogni singolo pozzo o gruppo di pozzi sono stabilite con ordine di servizio predisposto dalla direzione del cantiere." sono sostituite da: "con le modalita' stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore. "