Art. 81
                   (Norme antincendio per i pozzi)
1.  Al  primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 128 del 1959, le parole "Entro 30  m  dall'asse  del
   pozzo"  sono  sostituite  da: "Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi
   ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilita' di
   accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose"
2. Al quarto comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente  della
   Repubblica n. 128 del 1959, le parole "con le cautele che per ogni
   singolo  pozzo  o  gruppo  di  pozzi  sono stabilite con ordine di
   servizio  predisposto  dalla   direzione   del   cantiere."   sono
   sostituite da: "con le modalita' stabilite per iscritto dal datore
   di  lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul
   posto un estintore. "