Art. 81 
 
            Aeroporti militari aperti al traffico civile 
 
  1. Nella determinazione  dei  diritti  aeroportuali  da  applicarsi
negli aeroporti militari aperti al traffico civile,  si  tiene  conto
anche delle infrastrutture e  dei  servizi  forniti  dall'Aeronautica
militare,  che  stipula   apposita   convenzione   con   il   gestore
aeroportuale, per la  definizione  degli  stessi  e  l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.