(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 81)
 
                               Art. 81 
 
          (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro) 
 
 
  1.  Nel  caso  in  cui  sia  stato  gia'  disposto   il   sequestro
conservativo, la parte puo' chiedere,  in  luogo  del  sequestro,  di
versare una cauzione  in  denaro,  ovvero  offrire  una  fideiussione
bancaria, per l'importo che e' stabilito, in camera di consiglio, dal
giudice designato o  dal  collegio,  in  misura  non  superiore  alla
richiesta risarcitoria formulata nell'invito a  dedurre  o  nell'atto
introduttivo del giudizio. 
 
 
  2. Se la richiesta e' accolta, viene fissato un termine  perentorio
all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione
stipulato in favore del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  o
alla diversa amministrazione in favore della  quale  il  giudizio  e'
stato  promosso,  ovvero  dell'avvenuto  versamento  della   cauzione
effettuato in un apposito conto corrente  infruttifero  intestato  al
Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede  al  successivo
versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione  in
favore della quale il giudizio e' stato promosso. 
 
 
  3. L'efficacia del sequestro e' temporaneamente sospesa con decreto
del giudice designato dal momento del deposito dei documenti  di  cui
al comma 2. 
 
 
  4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza,
torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.