Art. 81 
 
 
                            Social Bonus 
 
  1. E' istituito un credito d'imposta pari al  65  per  cento  delle
erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del  50
per cento se effettuate da enti o societa' in favore degli  enti  del
Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro  e  delle
politiche  sociali  un  progetto  per  sostenere  il  recupero  degli
immobili  pubblici  inutilizzati  e  dei  beni  mobili   e   immobili
confiscati alla criminalita' organizzata assegnati ai  suddetti  enti
del Terzo settore  e  da  questi  utilizzati  esclusivamente  per  lo
svolgimento  di  attivita'  di  cui  all'art.  5  con  modalita'  non
commerciali.  Per  le  suddette  erogazioni  non  si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  83  ne'  le  agevolazioni  fiscali
previste a titolo di deduzione o di detrazione di  imposta  da  altre
disposizioni di legge. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15  per  cento  del  reddito  imponibile  ed  ai  soggetti
titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille  dei  ricavi
annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari
importo. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2  e'  utilizzabile
tramite  compensazione  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi
di manutenzione, protezione e restauro dei  beni  stessi,  comunicano
trimestralmente al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali
l'ammontare delle  erogazioni  liberali  ricevute  nel  trimestre  di
riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di
tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle
erogazioni  stesse,  tramite  il  proprio  sito  web   istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in
un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associate  tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli
interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in
atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente
responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla
fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attivita' di  cui
all'articolo 5. 
  6. Sono fatte salve  le  disposizioni  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3  della  legge
23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le  modalita'  di  attuazione
delle  agevolazioni  previste  dal  presente  articolo,  comprese  le
procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili. 
 
          Note all'art. 81: 
              - Per l'art. 17 del decreto legislativo 241  del  1997,
          si veda nelle note all'art. 76. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 53,  della  legge  n.
          244 del 2007, si veda nelle note all'art. 62. 
              - Per il testo dell'art. 34  della  legge  n.  388  del
          2000, si veda nelle note all'art. 77. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  n.
          400 del 1988, si veda nelle note all'art. 5.