Art. 82.
Conseguenze    in    caso    di   inosservanza   delle   disposizioni
            sull'etichettatura e sul foglio illustrativo

  1.  In  caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo,
l'AIFA,  con  provvedimento  motivato,  intima  al  titolare dell'AIC
l'adeguamento   dell'etichettatura   o   del   foglio   illustrativo,
stabilendo   un   termine  per  l'adempimento.  In  caso  di  mancata
ottemperanza  entro il termine indicato, l'AIFA puo' sospendere l'AIC
del  medicinale  fino  all'adempimento.  La sospensione e' notificata
all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla
legislazione  vigente  e  del  termine  entro cui essi possono essere
proposti.
  2. Fermo restando l'obbligo di adeguare l'etichettatura e il foglio
illustrativo  dei  nuovi  lotti  di  produzione alle prescrizioni del
presente  decreto,  le  confezioni  gia'  in  commercio conformi alle
previgenti  disposizioni  possono  essere  vendute  fino alla data di
scadenza,  fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute
pubblica.