Art. 82 Modalita' di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita l'ANPA, vengono stabiliti e aggiornati: a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione; b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per la classificazione dei lavoratori in categorie; c) le categorie di classificazione, ai fini della radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70. 2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari modalita' di esposizione cui i lavoratori possono essere eventualmente soggetti. 3. I criteri, le categorie e le modalita' di cui al comma 1 devono, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee, garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.