Art. 82 (Distanze di sicurezza) 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "Distanze minori, fino a 20 m e l0 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondita' inferiore ai l000 m" sono sostituite dalle seguenti: "Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorita' di vigilanza, purche' siano adottate misure di sicurezza equivalenti"