Art. 82 (Ritenuta cautelare) 1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo. 2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.