(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 82)
 
                               Art. 82 
 
                        (Ritenuta cautelare) 
 
 
  1. Qualora  l'amministrazione  o  l'ente  danneggiati  abbiano,  in
virtu' di sentenza definitiva di condanna passata  in  giudicato  per
responsabilita' erariale, ragione di credito verso aventi  diritto  a
somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono  richiedere  la
sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa  del
provvedimento definitivo. 
 
 
  2. Avverso il provvedimento di ritenuta e'  ammesso  ricorso  nelle
forme e nei termini previsti dalla Parte V.