(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 81)
                              Art. 81. 
                         Principi e diritti 
 
    1. Gli enti, nella definizione dei propri statuti attuano  quanto
previsto nell'art. 2, comma 1 del  decreto  legislativo  n.  218  del
2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche,
la condivisione delle conoscenze e l'attuazione delle  diverse  forme
di mobilita', geografica intersettoriale e tra enti di ricerca,  allo
scopo  di  facilitare  l'interscambio  e  la  cooperazione   tra   le
istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilita'  della  spesa
con gli equilibri di bilancio. 
    2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di  essere  qualificato,
tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col
titolo corrispondente al livello e profilo  professionale  rivestito.
Egli puo' usare tale titolo anche nella vita privata. 
    3.  Il  ricercatore  o  tecnologo  ha  diritto,  singolarmente  o
nell'ambito del gruppo all'uopo costituito,  alla  titolarita'  della
ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento,
salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che,  comunque,
salvaguardino i diritti del proponente. 
    4. Gli enti promuovono e supportano le iniziative di  ricercatori
e tecnologi finalizzate ad acquisire  finanziamenti  di  progetti  di
ricerca da parte di Amministrazioni  dello  Stato,  enti  pubblici  o
privati o istituzioni internazionali, quando esse sono  coerenti  con
la propria programmazione della ricerca. 
    5. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del decreto legislativo n.  218
del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la
portabilita' dei progetti di ricerca,  consentendo  che  in  caso  di
cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori  e
tecnologi, responsabili di progetti finanziati  da  soggetti  diversi
dall'ente di appartenenza, conservino la titolarita' dei  progetti  e
dei relativi finanziamenti, ove  scientificamente  possibile,  previo
accordo dell'istituzione ricevente e del committente di ricerca. 
    6. Gli enti  favoriscono,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale,  la  collaborazione  di  ricercatori  e  tecnologi   a
progetti di ricerca promossi da  Amministrazioni  dello  Stato,  enti
pubblici o privati o istituzioni internazionali, qualora  essi  siano
coerenti con la propria programmazione della ricerca. 
    7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad  essere  riconosciuto
autore  delle  ricerche  svolte.  Alla  pubblicazione  dei   relativi
risultati, di norma, provvedono gli enti di  appartenenza  sostenendo
le relative spese. Qualora l'ente comunichi di non essere interessato
alla  pubblicazione,  o  in  ogni  caso  decorsi   due   mesi   dalla
comunicazione dei risultati della ricerca  senza  che  sia  pervenuta
alcuna comunicazione da parte dell'ente circa  il  proprio  interesse
alla pubblicazione stessa, l'autore puo' pubblicare  il  lavoro  come
ricerca propria, fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza. 
    8. Il ricercatore  o  tecnologo  ha  diritto  alla  tutela  della
proprieta' intellettuale e al riconoscimento della  paternita'  delle
invenzioni conseguenti la propria attivita' di ricerca, scientifica e
tecnologica. 
    9. Ai sensi del decreto legislativo n. 218  del  2016,  gli  enti
promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati
interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento,  coerenti
con gli obiettivi istituzionali dell'ente di appartenenza  e  con  il
Piano triennale di attivita' dell'ente  medesimo,  al  fine  di  dare
ulteriore impulso  all'evoluzione  professionale  dei  ricercatori  e
tecnologi mediante l'incremento delle loro conoscenze  e  competenze,
secondo quanto previsto dall'art. 61 del CCNL del 21 febbraio 2002. 
    10. Gli enti riconoscono il merito e la  capacita'  professionale
dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione
delle competenze acquisite e dei risultati  raggiunti  nell'attivita'
di ricerca, previsti dal decreto legislativo n. 218 del 2016. 
    11. Ai fini del corretto  svolgimento  della  loro  attivita',  i
ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall'art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 218 del 2016. 
    12. Il presente articolo sostituisce l'art. 60 del  CCNL  del  21
febbraio 2002.