Art. 83.
Disposizioni   particolari   per   l'etichettatura   dei   medicinali
                       contenenti radionuclidi

  1.   L'imballaggio   esterno   ed  il  contenitore  dei  medicinali
contenenti  radionuclidi  sono etichettati in conformita' delle norme
sulla  sicurezza  del  trasporto  dei  materiali  radioattivi emanate
dall'Agenzia    internazionale    dell'energia    atomica.   Inoltre,
l'etichettatura e' conforme ai commi 2 e 3.
  2.  L'etichettatura  del  contenitore  blindato  di protezione deve
riportare   le   indicazioni   richieste   all'articolo 73.   Inoltre
l'etichettatura   del   contenitore   di   protezione  deve  spiegare
chiaramente  tutti  i  codici  usati  sul  flaconcino,  indicando, se
occorre,  per  una  determinata  ora  e  data,  la quantita' totale o
unitaria  di radioattivita' ed il numero di capsule o, per i liquidi,
il numero di millilitri contenuti nel contenitore.
  3.  L'etichettatura  del contenitore deve riportare le informazioni
seguenti:
    a) il  nome  o  il  codice  del medicinale, compreso il nome o il
simbolo chimico del radionuclide;
    b) l'identificazione del lotto e la data di scadenza;
    c) il simbolo internazionale della radioattivita';
    d) il nome e l'indirizzo del produttore;
    e) la quantita' di radioattivita' come specificato al comma 2.