(Convenzione - art. 83)
                            Articolo 83. 
                              Adesione 
 
  La presente convenzione restera' aperta all'adesione di ogni  Stato
appartenente ad una delle  categorie  di  cui  all'articolo  81.  Gli
strumenti  di  adesione  saranno  depositati  presso  il   Segretario
generale delle Nazioni Unite.