Art. 83. 1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorita' giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorita' giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorita' eventualmente suggerite. 3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unita' sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.