Art. 83 Sorveglianza medica 1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o piu' medici la sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente capo ed alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. 2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A e' assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei lavoratori di categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati. 3. Il datore di lavoro non puo' assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. 4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori. 6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro ne' dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attivita' disciplinata, ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne' dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.