Art. 83 
                         Sorveglianza medica 
  1. Il datore di lavoro deve provvedere ad assicurare mediante uno o
piu' medici la sorveglianza medica dei  lavoratori  esposti  e  degli
apprendisti e studenti in conformita' alle norme del presente capo ed
alle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.  Tale
sorveglianza e' basata sui principi che disciplinano la medicina  del
lavoro. 
  2. La sorveglianza medica  dei  lavoratori  esposti  che  non  sono
classificati in categoria A e' assicurata tramite medici competenti o
medici  autorizzati.  La  sorveglianza  medica  dei   lavoratori   di
categoria A e' assicurata tramite medici autorizzati. 
  3. Il datore di lavoro non puo' assegnare  le  persone  di  cui  al
comma 1 ad alcuna attivita' che le esponga al rischio  di  radiazioni
ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano. 
  4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al comma  1
le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. 
  5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al comma  1
l'accesso  a  qualunque  informazione  o  documentazione  che  questi
ritengano necessaria per la valutazione dello  stato  di  salute  dei
lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto  il
profilo medico, sul giudizio di idoneita' dei lavoratori. 
  6. Le funzioni di medico autorizzato e  di  medico  competente  non
possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro  ne'
dai dirigenti che eserciscono e  dirigono  l'attivita'  disciplinata,
ne' dai preposti che ad essa sovrintendono, ne'  dagli  addetti  alla
vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.