(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 83)
 
                               Art. 83 
 
            (Chiamata in giudizio su ordine del giudice) 
 
 
  1. E' vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice. 
 
 
  2. Quando il fatto dannoso costituisce  ipotesi  di  litisconsorzio
necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve  essere
assunta la decisione devono essere convenute nello  stesso  processo.
Qualora alcune di esse non siano state convenute,  il  giudice  tiene
conto di tale circostanza ai fini della  determinazione  della  minor
somma da porre a carico  dei  condebitori  nei  confronti  dei  quali
pronuncia sentenza. 
 
 
  3. Soltanto qualora nel corso del  processo  emergano  fatti  nuovi
rispetto a quelli posti a base dell' atto introduttivo del  giudizio,
il giudice ordina la trasmissione degli atti  al  pubblico  ministero
per le valutazioni di competenza, senza sospendere  il  processo.  Il
pubblico ministero non  puo'  comunque  procedere  nei  confronti  di
soggetto gia' destinatario di formale provvedimento di archiviazione,
ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attivita' istruttoria
precedente l'adozione  dell'invito  a  dedurre,  sia  stata  valutata
l'infondatezza  del  contributo  causale  della  condotta  al   fatto
dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto
sopravvenuto, ovvero preesistente, ma  dolosamente  occultato,  e  ne
sussistano motivate ragioni. 
 
 
  4. Nei casi di cui all'ultimo periodo  del  comma  3,  il  pubblico
ministero non puo' comunque disporre la citazione a giudizio, se  non
previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.