Art. 83 
 
 
              Competenza all'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. La competenza a irrogare  le  sanzioni  amministrative  previste
dalla presente legge e' attribuita all'ICQRF e, per  quanto  riguarda
l'articolo 69, commi da 1 a 6 e comma 8, alle regioni. 
  2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni  previste  dalla
presente legge e' effettuato presso  le  competenti  tesorerie  dello
Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a
favore delle regioni e delle province autonome e'  effettuato  presso
il tesoriere regionale o provinciale. 
  3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di vigilanza e di controllo sui  prodotti  a  denominazione
protetta, i proventi  del  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie di cui agli articoli 69, comma 7, 74, 75, 78, commi 1 e 3,
79, 80, 81 e 82  sono  riassegnati  ad  apposito  capitolo  di  spesa
dell'ICQRF. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.