Art. 83 
 
 
           Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali 
 
  1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche  si  detrae
un  importo  pari  al  30  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal
contribuente per le erogazioni liberali  in  denaro  o  in  natura  a
favore  degli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui
all'articolo 79, comma 5,  per  un  importo  complessivo  in  ciascun
periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo  di  cui  al
precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli  oneri  sostenuti
dal contribuente, qualora  l'erogazione  liberale  in  denaro  sia  a
favore  di  organizzazioni  di   volontariato.   La   detrazione   e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia  eseguito  tramite  banche  o  uffici  postali  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  23  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti
del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da
persone  fisiche,  enti  e  societa'  sono  deducibili  dal   reddito
complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per  cento
del reddito complessivo  dichiarato.  Qualora  la  deduzione  sia  di
ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato,  diminuito  di
tutte le deduzioni, l'eccedenza  puo'  essere  computata  in  aumento
dell'importo  deducibile  dal  reddito  complessivo  dei  periodi  di
imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino  a  concorrenza  del
suo ammontare. Con apposito decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura  che  danno
diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i
criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui  ai
commi 1 e 2. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
condizione che l'ente dichiari la propria natura non  commerciale  ai
sensi dell'articolo 79,  comma  5,  al  momento  dell'iscrizione  nel
Registro unico di cui all'articolo 45. La perdita  della  natura  non
commerciale  va  comunicata  dal  rappresentante   legale   dell'ente
all'Ufficio del Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  della
Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la  sede  legale,
entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si
e'  verificata.  In  caso  di  mancato  tempestivo  invio  di   detta
comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro. 
  4. I soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del
presente  articolo  non   possono   cumulare   la   deducibilita'   o
detraibilita' con altra agevolazione fiscale  prevista  a  titolo  di
deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni. 
  5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro  versati
dai soci alle societa' di mutuo soccorso che  operano  esclusivamente
nei settori di cui all'articolo 1 della  legge  15  aprile  1886,  n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia,
di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  agli
enti del  terzo  settore  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  82  a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1. 
 
          Note all'art. 83: 
              - Si riporta l'art. 23 del citato  decreto  legislativo
          n. 241 del 1997: 
              «Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante).  -
          1. I contribuenti  possono  mettere  a  disposizione  delle
          banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme  oggetto
          della delega anche mediante carte di debito, di  credito  e
          prepagate, assegni  bancari  e  circolari  ovvero  mediante
          altri  sistemi  di  pagamento.  Se  gli  assegni  risultano
          scoperti o comunque non  pagabili,  il  conferimento  della
          delega si considera non effettuato e il versamento omesso. 
              2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante  i
          sistemi di cui al comma 1 sono  stabilite  con  convenzione
          approvata  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.». 
              - Si riporta l'art. 1, della citata legge n.  3818  del
          1886: 
              «Art. 1. - Le societa' di mutuo soccorso conseguono  la
          personalita' giuridica nei modi  stabiliti  dalla  presente
          legge. Esse non hanno finalita'  di  lucro,  ma  perseguono
          finalita' di interesse generale, sulla base  del  principio
          costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
          svolgimento  in  favore  dei  soci  e  dei  loro  familiari
          conviventi di una o piu' delle seguenti attivita': 
                a)   erogazione   di   trattamenti   e    prestazioni
          socio-sanitari  nei  casi  di   infortunio,   malattia   ed
          invalidita' al lavoro, nonche' in  presenza  di  inabilita'
          temporanea o permanente; 
                b) erogazione di sussidi in caso di  spese  sanitarie
          sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie
          e degli infortuni; 
                c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di
          contributi economici ai familiari dei soci deceduti; 
                d) erogazione di contributi economici e di servizi di
          assistenza  ai  soci  che  si  trovino  in  condizione   di
          gravissimo  disagio  economico  a  seguito  dell'improvvisa
          perdita di fonti reddituali  personali  e  familiari  e  in
          assenza di provvidenze pubbliche. 
              Le attivita' previste dalle lettere  a)  e  b)  possono
          essere svolte anche attraverso l'istituzione o la  gestione
          dei  fondi  sanitari  integrativi   di   cui   al   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni.».