Art. 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (art. 23, d.P.R. n. 34/2000) 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. 2. Nel caso di lavori eseguiti su committenza pubblica, la certificazione e' acquisita dall'interessato direttamente presso il committente; nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi e' prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione e' acquisita dall'interessato direttamente presso l'organismo pubblico. In entrambi i casi l'interessato richiede la relativa legalizzazione, salvo il diverso regime previsto da convenzioni internazionali che sopprimono la legalizzazione, quando lo stato estero vi ha aderito. La legalizzazione e' rilasciata dalle autorita' consolari italiane all'estero. Nel caso di lavori eseguiti su committenza privata, per i quali nel paese di esecuzione degli stessi non e' prevista una certificazione da parte di organismi pubblici, la certificazione e' rilasciata da un tecnico di fiducia del consolato, con spese a carico dell'impresa, dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonche' la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. 3. Alla certificazione legalizzata dalla autorita' consolare o non legalizzata, nei casi individuati al comma 2, ed a quella proveniente da un tecnico di fiducia del consolato italiano e' allegata una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale; in tutti i casi, il consolato italiano all'estero, una volta conseguita la certificazione in uno dei modi indicati al comma 2, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, secondo le modalita' stabilite dall'Autorita'.