Articolo 84. Entrata in vigore 1. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.