(Regolamento di polizia mortuaria- art. 84)
                              Art. 84. 
  1. Salvo i casi ordinati  dall'autorita'  giudiziaria  non  possono
essere eseguite esumazioni straordinarie: 
    a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno
che non si tratti di cimitero di comune montano, il  cui  regolamento
di igiene consenta di procedere a  tale  operazione  anche  nei  mesi
suindicati; 
    b) quando trattasi della  salma  di  persona  morta  di  malattia
infettiva contagiosa, a meno che siano gia' trascorsi due anni  dalla
morte e il coordinatore  sanitario  dichiari  che  essa  puo'  essere
eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.