Art. 84 Visita medica preventiva 1. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, prima di essere destinati ad attivita' che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla sorveglianza medica. 2. Il datore di lavoro deve altresi' rendere edotto il medico, all'atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonche' dei rischi, ancorche' di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione. 3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato generale di salute del lavoratore. 4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i lavoratori vengono classificati in: a) idonei; b) idonei a determinate condizioni; c) non idonei. 5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il giudizio di idoneita' ed i limiti di validita' del medesimo. 6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonche' in occasione delle visite previste dall'articolo 85, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di idoneita' che lo riguardano. 7. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per la valutazione dell'idoneita' all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.