Art. 84 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 1, comma 1,  la  lettera  ))((  a)e'  sostituita
dalla seguente:)) 
  ((«))(( a)mediazione: l'attivita', comunque denominata,  svolta  da
un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due  o  piu'  soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa»;)) 
  ((0b) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. La domanda di mediazione relativa alle  controversie  di  cui
all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di  un'istanza  presso
un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia.  In  caso  di  piu'  domande   relative   alla   stessa
controversia,  la  mediazione   si   svolge   davanti   all'organismo
territorialmente competente presso il quale e'  stata  presentata  la
prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha  riguardo
alla data del deposito dell'istanza»;)) 
  (( a)all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto
a  informare  l'assistito  della  possibilita'   di   avvalersi   del
procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e  delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento  del  procedimento
di  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   della   domanda
giudiziale. L'informazione deve  essere  fornita  chiaramente  e  per
iscritto. In caso di violazione degli obblighi  di  informazione,  il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.  Il  documento
che contiene l'informazione e'  sottoscritto  dall'assistito  e  deve
essere allegato all'atto  introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il
giudice che verifica la mancata allegazione  del  documento,  se  non
provvede ai sensi dell'articolo 5,  comma  1-bis,  informa  la  parte
della facolta' di chiedere la mediazione»;)) 
  b) all'articolo 5, prima del  comma  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «((1-bis)). Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a
una controversia in materia di condominio, diritti reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
responsabilita' medica ((e sanitaria)) e da  diffamazione  con  mezzo
della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicita',   contratti
assicurativi,  bancari   e   finanziari,   e'   tenuto((,   assistito
dall'avvocato)),  preliminarmente  a  esperire  il  procedimento   di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero  il  procedimento  di
conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.
179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale. ((La presente disposizione  ha  efficacia  per  i
quattro anni successivi alla data della sia  entrata  in  vigore.  Al
termine di due anni dalla medesima  data  di  entrata  in  vigore  e'
attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il  monitoraggio
degli esiti di tale sperimentazione)). L'improcedibilita' deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice  ove  rilevi  che  la
mediazione e'  gia'  iniziata,  ma  non  si  e'  conclusa,  fissa  la
successiva udienza dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo
6. Allo stesso modo  provvede  quando  la  mediazione  non  e'  stata
esperita,  assegnando  contestualmente  alle  parti  il  termine   di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.  Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37,
140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo  6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; 
  (( c) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto  disposto
dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di  giudizio  di  appello,
valutata la  natura  della  causa,  lo  stato  dell'istruzione  e  il
comportamento  delle   parti,   puo'   disporre   l'esperimento   del
procedimento  di  mediazione;  in   tal   caso,   l'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di  cui
al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di  precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista,  prima
della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di  cui  all'articolo  6  e,  quando  la
mediazione non e' gia' stata avviata,  assegna  contestualmente  alle
parti il termine  di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
domanda di mediazione;)) 
  ((c-bis) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:)) 
  ((«2-bis. Quando l'esperimento del procedimento  di  mediazione  e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale  la  condizione
si considera avverata se il primo incontro dinanzi  al  mediatore  si
conclude senza l'accordo»;)) 
  (( d) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«4. I commi 1-bis e 2 non si applicano:)) 
  (( a)nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione,  fino
alla pronuncia sulle  istanze  di  concessione  e  sospensione  della
provvisoria esecuzione;)) 
  (( b)nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,  fino  al
mutamento del rito di cui all'articolo 667 del  codice  di  procedura
civile;)) 
  (( c) nei procedimenti di consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;)) 
  ((  d)  nei  procedimenti  possessori,  fino  alla  pronuncia   dei
provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo  comma,  del  codice  di
procedura civile;)) 
  (( e) nei procedimenti di opposizione o incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata;)) 
  (( f) nei procedimenti in camera di consiglio;)) 
  (( g) nell'azione civile esercitata nel processo penale»;)) 
  (( e) all'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto
dai  commi  3  e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto  ovvero  l'atto
costitutivo  dell'ente  prevedono  una  clausola  di   mediazione   o
conciliazione e il tentativo  non  risulta  esperito,  il  giudice  o
l'arbitro, su  eccezione  di  parte,  proposta  nella  prima  difesa,
assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione
della domanda di mediazione e fissa la  successiva  udienza  dopo  la
scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la  mediazione
o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma  non  conclusi.  La
domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla  clausola,
se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti  ad  un  altro
organismo  iscritto,  fermo  il  rispetto   del   criterio   di   cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti  possono  concordare,
successivamente al contratto o allo statuto o  all'atto  costitutivo,
l'individuazione di un diverso organismo iscritto»;)) 
  f) all'articolo 6, comma 1, la parola «quattro» e' sostituita dalla
seguente parola: «tre»; 
  ((f-bis) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data  di  deposito
della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello  fissato
dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il
giudice dispone il rinvio della  causa  ai  sensi  del  sesto  o  del
settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale»;)) 
  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1-bis e 2, non  si  computano
ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89»; 
  (( h) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre
quindici» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre trenta»  e  dopo
il secondo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  primo  incontro  e
agli incontri successivi, fino al termine della procedura,  le  parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante  il  primo
incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalita'
di svolgimento della mediazione. Il mediatore,  sempre  nello  stesso
primo incontro, invita poi le parti e i loro  avvocati  a  esprimersi
sulla possibilita' di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso
positivo, procede con lo svolgimento »;)) 
  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:
«4-bis. Dalla mancata partecipazione  senza  giustificato  motivo  al
procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al
contributo unificato dovuto per il giudizio.»; 
  (( l) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. Se e' raggiunto un accordo  amichevole,  il  mediatore  forma
processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore  puo'  formulare  una
proposta di conciliazione. In ogni caso,  il  mediatore  formula  una
proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta
in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della
proposta, il mediatore informa le parti delle  possibili  conseguenze
di cui all'articolo 13»;)) 
  (( m) all'articolo 12, comma 1, il primo periodo e' sostituito  dai
seguenti:  «Ove  tutte  le  parti  aderenti  alla  mediazione   siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto  dalle
parti e  dagli  stessi  avvocati  costituisce  titolo  esecutivo  per
l'espropriazione  forzata,  l'esecuzione  per  consegna  e  rilascio,
l'esecuzione  degli  obblighi  di  fare  e  non  fare,  nonche'   per
l'iscrizione  di  ipoteca  giudiziale.  Gli  avvocati   attestano   e
certificano la  conformita'  dell'accordo  alle  norme  imperative  e
all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi  l'accordo  allegato  al
verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente
del tribunale, previo accertamento della regolarita'  formale  e  del
rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico»;)) 
  (( n) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«Art. 13 ))(Spese processuali).(( - «1. Quando  il  provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto  della
proposta, il giudice esclude la  ripetizione  delle  spese  sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la  proposta,  riferibili  al
periodo successivo alla formulazione della stessa, e la  condanna  al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative  allo
stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio  dello
Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente  al  contributo
unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96
del codice di procedura civile. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano altresi' alle spese per  l'indennita'  corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo
8, comma 4.)) 
  ((2.  Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio   non
corrisponde interamente al contenuto della proposta, il  giudice,  se
ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno  escludere  la
ripetizione  delle  spese  sostenute  dalla  parte   vincitrice   per
l'indennita' corrisposta  al  mediatore  e  per  il  compenso  dovuto
all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve  indicare
esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente.)) 
  ((3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non  si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri»;)) 
  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo  sono  di  diritto  mediatori.
((Gli avvocati iscritti ad  organismi  di  mediazione  devono  essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del
codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.))»; 
  p)(( all'articolo 17:)) 
  ((1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  del
presente articolo, con il decreto di cui all'articolo  16,  comma  2,
sono determinati:)) 
  (( a)l'ammontare minimo e massimo delle indennita'  spettanti  agli
organismi  pubblici,  il  criterio  di  calcolo  e  le  modalita'  di
ripartizione tra le parti;)) 
  (( b)i criteri per l'approvazione delle  tabelle  delle  indennita'
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;)) 
  ((  c)  le  maggiorazioni  massime  delle  indennita'  dovute,  non
superiori  al  25  per  cento,   nell'ipotesi   di   successo   della
mediazione;)) 
  (( d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi  in
cui  la  mediazione  e'  condizione  di   procedibilita'   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 2»;)) 
  ((2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:)) 
  ((«5-bis. Quando la  mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'
della domanda ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,  ovvero  e'
disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del  presente
decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna  indennita'  dalla  parte
che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a  spese
dello Stato, ai sensi dell'articolo 76  (L)  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte
e' tenuta a  depositare  presso  l'organismo  apposita  dichiarazione
sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  la  cui  sottoscrizione  puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena
di inammissibilita', se l'organismo lo  richiede,  la  documentazione
necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.)) 
  ((5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo  incontro,
nessun compenso e' dovuto per l'organismo di mediazione».)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende
          per: 
              a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta
          da un terzo imparziale e finalizzata  ad  assistere  due  o
          piu' soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la
          composizione di una controversia, anche con formulazione di
          una proposta per la risoluzione della stessa; 
              b) mediatore: la persona  o  le  persone  fisiche  che,
          individualmente o collegialmente,  svolgono  la  mediazione
          rimanendo prive,  in  ogni  caso,  del  potere  di  rendere
          giudizi  o  decisioni  vincolanti  per  i  destinatari  del
          servizio medesimo; 
              c) conciliazione: la composizione di una controversia a
          seguito dello svolgimento della mediazione; 
              d) organismo: l'ente  pubblico  o  privato,  presso  il
          quale puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi
          del presente decreto; 
              e) registro: il registro degli organismi istituito  con
          decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo
          16 del presente decreto, nonche',  sino  all'emanazione  di
          tale decreto, il registro degli organismi istituito con  il
          decreto del Ministro della giustizia  23  luglio  2004,  n.
          222.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 4. (Accesso alla mediazione) 
              1. La domanda di mediazione relativa alle  controversie
          di cui all'articolo 2 e' presentata  mediante  deposito  di
          un'istanza  presso  un  organismo  nel  luogo  del  giudice
          territorialmente competente per la controversia. In caso di
          piu'  domande  relative  alla   stessa   controversia,   la
          mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente
          competente presso il quale e'  stata  presentata  la  prima
          domanda. Per determinare  il  tempo  della  domanda  si  ha
          riguardo alla data del deposito dell'istanza. 
              2.  L'istanza  deve  indicare  l'organismo,  le  parti,
          l'oggetto e le ragioni della pretesa. 
              3. All'atto del conferimento dell'incarico,  l'avvocato
          e' tenuto a informare  l'assistito  della  possibilita'  di
          avvalersi del procedimento di mediazione  disciplinato  dal
          presente decreto e delle agevolazioni fiscali di  cui  agli
          articoli 17 e 20. L'avvocato informa  altresi'  l'assistito
          dei  casi  in  cui  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale. L'informazione deve essere fornita  chiaramente
          e per iscritto. In caso di  violazione  degli  obblighi  di
          informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito  e'
          annullabile. Il documento che  contiene  l'informazione  e'
          sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto
          introduttivo  dell'eventuale  giudizio.  Il   giudice   che
          verifica la  mancata  allegazione  del  documento,  se  non
          provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa  la
          parte della facolta' di chiedere la mediazione.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              - 
              "Art. 5. (Condizione di procedibilita' e  rapporti  con
          il processo) 
              "1. . 
              1-bis. Chi intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
          relativa a  una  controversia  in  materia  di  condominio,
          diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti  di
          famiglia,  locazione,   comodato,   affitto   di   aziende,
          risarcimento del danno derivante da responsabilita'  medica
          e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o
          con altro mezzo  di  pubblicita',  contratti  assicurativi,
          bancari e finanziari, e' tenuto,  assistito  dall'avvocato,
          preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
          sensi  del  presente  decreto  ovvero  il  procedimento  di
          conciliazione previsto dal decreto  legislativo  8  ottobre
          2007,  n.  179,  ovvero  il   procedimento   istituito   in
          attuazione dell'articolo  128-bis  del  testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia di  cui  al  decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
          modificazioni, per le materie ivi  regolate.  L'esperimento
          del   procedimento   di   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita'  della  domanda  giudiziale.   La   presente
          disposizione ha efficacia per  i  quattro  anni  successivi
          alla data della sua entrata in vigore. Al  termine  di  due
          anni dalla medesima data di entrata in vigore  e'  attivato
          su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio
          sugli esiti  di  tale  sperimentazione.  L'improcedibilita'
          deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice ove rilevi che la mediazione e'  gia'  iniziata,
          ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo  la
          scadenza del termine di cui  all'articolo  6.  Allo  stesso
          modo provvede quando la mediazione non e'  stata  esperita,
          assegnando  contestualmente  alle  parti  il   termine   di
          quindici giorni  per  la  presentazione  della  domanda  di
          mediazione. Il presente comma non si  applica  alle  azioni
          previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis  del  codice  del
          consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.
          206, e successive modificazioni. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e 4, il  giudice,  anche  in  sede  di
          giudizio di appello, valutata la  natura  della  causa,  lo
          stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,  puo'
          disporre l'esperimento del procedimento di  mediazione;  in
          tal caso, l'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
          in sede di appello. Il  provvedimento  di  cui  al  periodo
          precedente e' adottato prima dell'udienza  di  precisazione
          delle  conclusioni  ovvero,  quando  tale  udienza  non  e'
          prevista, prima della discussione della causa.  Il  giudice
          fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
          cui all'articolo 6 e, quando  la  mediazione  non  e'  gia'
          stata  avviata,  assegna  contestualmente  alle  parti   il
          termine di  quindici  giorni  per  la  presentazione  della
          domanda di mediazione. 
              2-bis.  Quando  l'esperimento   del   procedimento   di
          mediazione e' condizione di  procedibilita'  della  domanda
          giudiziale la condizione si considera avverata se il  primo
          incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 
              3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni
          caso la concessione dei provvedimenti urgenti e  cautelari,
          ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
              4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: 
              a)   nei   procedimenti   per   ingiunzione,    inclusa
          l'opposizione,  fino  alla  pronuncia  sulle   istanze   di
          concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; 
              b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
          fino al mutamento del rito  di  cui  all'articolo  667  del
          codice di procedura civile; 
              c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai
          fini della composizione della  lite,  di  cui  all'articolo
          696-bis del codice di procedura civile; 
              d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei
          provvedimenti di cui all'articolo  703,  terzo  comma,  del
          codice di procedura civile; 
              e) nei procedimenti di  opposizione  o  incidentali  di
          cognizione relativi all'esecuzione forzata; 
              f) nei procedimenti in camera di consiglio; 
              g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
              5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto
          disposto dai commi 3 e  4,  se  il  contratto,  lo  statuto
          ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una  clausola
          di mediazione o conciliazione e il  tentativo  non  risulta
          esperito, il giudice o l'arbitro, su  eccezione  di  parte,
          proposta nella prima difesa, assegna alle parti il  termine
          di quindici giorni per la presentazione  della  domanda  di
          mediazione e fissa la successiva udienza dopo  la  scadenza
          del termine di cui all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  il
          giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza  quando  la
          mediazione o il tentativo di conciliazione  sono  iniziati,
          ma  non  conclusi.  La  domanda   e'   presentata   davanti
          all'organismo indicato  dalla  clausola,  se  iscritto  nel
          registro,  ovvero,  in  mancanza,  davanti  ad   un   altro
          organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio  di  cui
          all'articolo 4, comma 1. In ogni  caso,  le  parti  possono
          concordare, successivamente al contratto o allo  statuto  o
          all'atto  costitutivo,  l'individuazione  di   un   diverso
          organismo iscritto. 
              6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la
          domanda  di  mediazione  produce  sulla  prescrizione   gli
          effetti della domanda giudiziale.  Dalla  stessa  data,  la
          domanda di mediazione impedisce altresi' la  decadenza  per
          una sola volta, ma se  il  tentativo  fallisce  la  domanda
          giudiziale deve essere proposta entro il  medesimo  termine
          di decadenza, decorrente dal deposito del  verbale  di  cui
          all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 6. (Durata) 
              1. Il procedimento di  mediazione  ha  una  durata  non
          superiore a tre mesi. 
              2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla  data  di
          deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza
          di quello fissato dal giudice per il deposito della  stessa
          e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della
          causa ai sensi del sesto o del settimo  periodo  del  comma
          1-bis  dell'articolo  5  ovvero  ai  sensi  del   comma   2
          dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  7.  (Effetti  sulla   ragionevole   durata   del
          processo) 
              1. Il periodo di cui all'articolo 6 e  il  periodo  del
          rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, commi
          1-bis e 2, non si computano ai fini di cui  all'articolo  2
          della legge 24 marzo 2001, n. 89." 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 8. (Procedimento) 
              1.  All'atto  della  presentazione  della  domanda   di
          mediazione,  il  responsabile  dell'organismo  designa   un
          mediatore e fissa un primo incontro di  programmazione,  in
          cui il mediatore verifica con le parti le  possibilita'  di
          proseguire il tentativo di  mediazione,  non  oltre  trenta
          giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del
          primo incontro sono comunicate  all'altra  parte  con  ogni
          mezzo idoneo ad assicurarne  la  ricezione,  anche  a  cura
          della parte istante. Al  primo  incontro  e  agli  incontri
          successivi, fino  al  termine  della  procedura,  le  parti
          devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.  Durante
          il primo incontro il  mediatore  chiarisce  alle  parti  la
          funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione. Il
          mediatore, sempre nello stesso primo incontro,  invita  poi
          le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla  possibilita'
          di  iniziare  la  procedura  di  mediazione  e,  nel   caso
          positivo, procede con lo  svolgimento.  Nelle  controversie
          che richiedono specifiche competenze tecniche,  l'organismo
          puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari. 
              2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la
          sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato  dal
          regolamento di procedura dell'organismo. 
              3.  Il  mediatore  si  adopera   affinche'   le   parti
          raggiungano un  accordo  amichevole  di  definizione  della
          controversia. 
              4. Quando non puo' procedere  ai  sensi  del  comma  1,
          ultimo periodo, il  mediatore  puo'  avvalersi  di  esperti
          iscritti negli albi dei consulenti presso i  tribunali.  Il
          regolamento di procedura dell'organismo deve  prevedere  le
          modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi  spettanti
          agli esperti. 
              4-bis. Dalla mancata partecipazione senza  giustificato
          motivo al  procedimento  di  mediazione,  il  giudice  puo'
          desumere argomenti di  prova  nel  successivo  giudizio  ai
          sensi dell'articolo  116,  secondo  comma,  del  codice  di
          procedura civile. Il giudice condanna la  parte  costituita
          che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha  partecipato
          al procedimento senza giustificato  motivo,  al  versamento
          all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di
          importo corrispondente al contributo unificato  dovuto  per
          il giudizio. 
              5. ". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 11. (Conciliazione) 
              1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il  mediatore
          forma processo  verbale  al  quale  e'  allegato  il  testo
          dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non  e'  raggiunto,
          il mediatore puo' formulare una proposta di  conciliazione.
          In  ogni  caso,  il  mediatore  formula  una  proposta   di
          conciliazione se le parti gliene fanno  concorde  richiesta
          in  qualunque  momento  del   procedimento.   Prima   della
          formulazione della proposta, il mediatore informa le  parti
          delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13. 
              2. La proposta  di  conciliazione  e'  comunicata  alle
          parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al  mediatore,
          per iscritto ed entro sette  giorni,  l'accettazione  o  il
          rifiuto  della  proposta.  In  mancanza  di  risposta   nel
          termine, la proposta si ha  per  rifiutata.  Salvo  diverso
          accordo delle parti, la proposta non puo'  contenere  alcun
          riferimento alle dichiarazioni  rese  o  alle  informazioni
          acquisite nel corso del procedimento. 
              3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma
          1 ovvero se tutte le parti  aderiscono  alla  proposta  del
          mediatore,  si  forma  processo  verbale  che  deve  essere
          sottoscritto  dalle  parti  e  dal  mediatore,   il   quale
          certifica l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o
          la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se  con  l'accordo
          le parti concludono uno dei contratti o compiono uno  degli
          atti previsti dall'articolo 2643  del  codice  civile,  per
          procedere alla trascrizione dello stesso la  sottoscrizione
          del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche  a
          seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di  una
          somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza  degli
          obblighi  stabiliti  ovvero  per  il   ritardo   nel   loro
          adempimento. 
              4. Se la conciliazione non riesce, il  mediatore  forma
          processo  verbale  con  l'indicazione  della  proposta;  il
          verbale e' sottoscritto dalle parti  e  dal  mediatore,  il
          quale certifica  l'autografia  della  sottoscrizione  delle
          parti o la  loro  impossibilita'  di  sottoscrivere.  Nello
          stesso  verbale,  il  mediatore  da'  atto  della   mancata
          partecipazione  di  una  delle  parti  al  procedimento  di
          mediazione. 
              5.  Il  processo  verbale  e'  depositato   presso   la
          segreteria dell'organismo e di  esso  e'  rilasciata  copia
          alle parti che lo richiedono.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 12. (Efficacia esecutiva ed esecuzione) 
              1. Ove tutte le parti aderenti  alla  mediazione  siano
          assistite  da  un  avvocato,  l'accordo   che   sia   stato
          sottoscritto  dalle   parti   e   dagli   stessi   avvocati
          costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione  forzata,
          l'esecuzione per consegna e  rilascio,  l'esecuzione  degli
          obblighi di fare e non fare, nonche'  per  l'iscrizione  di
          ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la
          conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine
          pubblico. In tutti gli altri  casi  l'accordo  allegato  al
          verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto  del
          presidente  del  tribunale,   previo   accertamento   della
          regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e
          dell'ordine pubblico. Nelle  controversie  transfrontaliere
          di  cui  all'articolo  2  della  direttiva  2008/52/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,  il
          verbale e' omologato dal presidente del tribunale  nel  cui
          circondario l'accordo deve avere esecuzione. 
              2. Il verbale di cui  al  comma  1  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 16. (Organismi di mediazione e  registro.  Elenco
          dei formatori) 
              1. Gli enti pubblici o privati, che diano  garanzie  di
          serieta'  ed  efficienza,  sono  abilitati   a   costituire
          organismi deputati, su istanza della parte  interessata,  a
          gestire il procedimento di mediazione nelle materie di  cui
          all'articolo 2 del presente decreto. Gli  organismi  devono
          essere iscritti nel registro. 
              2. La formazione  del  registro  e  la  sua  revisione,
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, l'istituzione di separate  sezioni  del  registro
          per la trattazione degli affari che  richiedono  specifiche
          competenze anche in materia di  consumo  e  internazionali,
          nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti  agli
          organismi  sono  disciplinati  con  appositi  decreti   del
          Ministro della giustizia, di concerto,  relativamente  alla
          materia  del  consumo,  con  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico. Fino all'adozione di tali decreti si  applicano,
          in quanto compatibili,  le  disposizioni  dei  decreti  del
          Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
          2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino  alla
          medesima    data,    gli    organismi    di    composizione
          extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, e successive modificazioni. 
              3. L'organismo, unitamente alla domanda  di  iscrizione
          nel registro, deposita presso il Ministero della  giustizia
          il proprio regolamento di  procedura  e  il  codice  etico,
          comunicando ogni  successiva  variazione.  Nel  regolamento
          devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
          decreto, le procedure telematiche eventualmente  utilizzate
          dall'organismo, in modo da  garantire  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
          regolamento  devono  essere  allegate  le   tabelle   delle
          indennita' spettanti  agli  organismi  costituiti  da  enti
          privati, proposte per l'approvazione a norma  dell'articolo
          17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
          giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. 
              4.  La  vigilanza  sul  registro  e'   esercitata   dal
          Ministero della giustizia e, con riferimento  alla  sezione
          per la trattazione degli affari in materia  di  consumo  di
          cui  al  comma  2,  anche  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico senza oneri a carico della finanza pubblica 
              4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto
          mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
          devono  essere  adeguatamente   formati   in   materia   di
          mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
          di aggiornamento teorico-pratici a  cio'  finalizzati,  nel
          rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
          deontologico  forense.   Dall'attuazione   della   presente
          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5. Presso il Ministero della  giustizia  e'  istituito,
          con decreto ministeriale, l'elenco  dei  formatori  per  la
          mediazione.   Il   decreto   stabilisce   i   criteri   per
          l'iscrizione,  la  sospensione  e  la  cancellazione  degli
          iscritti, nonche'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          formazione,  in  modo  da  garantire  elevati  livelli   di
          formazione  dei  mediatori.  Con  lo  stesso  decreto,   e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
          all'attivita'  di  formazione  di  cui  al  presente  comma
          costituisce per il mediatore  requisito  di  qualificazione
          professionale. 
              6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco
          dei formatori avvengono nell'ambito  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a
          legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e
          il Ministero dello sviluppo  economico,  per  la  parte  di
          rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o  maggiori
          oneri per il bilancio dello Stato.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 4 marzo 2010,  n.  28,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 17. (Risorse, regime tributario e indennita') 
              1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o),
          della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni  fiscali
          previste  dal  presente  articolo,   commi   2   e   3,   e
          dall'articolo 20, rientrano tra le finalita' del  Ministero
          della giustizia finanziabili con  la  parte  delle  risorse
          affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al  predetto
          Ministero, ai sensi del comma 7  dell'articolo  2,  lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio  2009,
          n. 127. 
              2. Tutti gli atti, documenti e  provvedimenti  relativi
          al procedimento di mediazione sono esenti  dall'imposta  di
          bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi  specie
          e natura. 
              3. Il verbale di  accordo  e'  esente  dall'imposta  di
          registro  entro  il  limite  di  valore  di  50.000   euro,
          altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente. 
              4. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  del
          presente articolo, con il decreto di cui  all'articolo  16,
          comma 2, sono determinati: 
              a)  l'ammontare  minimo  e  massimo  delle   indennita'
          spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e
          le modalita' di ripartizione tra le parti; 
              b) i criteri per  l'approvazione  delle  tabelle  delle
          indennita' proposte  dagli  organismi  costituiti  da  enti
          privati; 
              c) le maggiorazioni massime  delle  indennita'  dovute,
          non superiori al venticinque  per  cento,  nell'ipotesi  di
          successo della mediazione; 
              d) le riduzioni minime delle  indennita'  dovute  nelle
          ipotesi   in   cui   la   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita'  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  1-bis,
          ovvero e' disposta dal giudice ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 2. 
              5. . 
              5-bis.  Quando   la   mediazione   e'   condizione   di
          procedibilita' della  domanda  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 1-bis,  ovvero  e'  disposta  dal  giudice  ai  sensi
          dell'articolo   5,   comma   2,   del   presente   decreto,
          all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'  dalla  parte
          che  si  trova  nelle  condizioni   per   l'ammissione   al
          patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76
          (L)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002,
          n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e'
          tenuta   a   depositare   presso    l'organismo    apposita
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  la  cui
          sottoscrizione  puo'  essere   autenticata   dal   medesimo
          mediatore, nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',
          se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria  a
          comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
              5-ter. Nel caso di mancato accordo all'esito del  primo
          incontro, nessun compenso  e'  dovuto  per  l'organismo  di
          mediazione. 
              6. Il Ministero della giustizia  provvede,  nell'ambito
          delle  proprie  attivita'  istituzionali,  al  monitoraggio
          delle  mediazioni  concernenti  i  soggetti  esonerati  dal
          pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei  risultati  di
          tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con
          il 
              decreto  di  cui  all'articolo  16,  comma   2,   delle
          indennita' spettanti agli organismi pubblici,  in  modo  da
          coprire anche il costo dell'attivita' prestata a favore dei
          soggetti aventi diritto all'esonero. 
              7.    L'ammontare    dell'indennita'    puo'     essere
          rideterminato ogni tre anni in relazione  alla  variazione,
          accertata   dall'Istituto    Nazionale    di    Statistica,
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati, verificatasi nel triennio precedente. 
              8.  Alla  copertura   degli   oneri   derivanti   dalle
          disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in  5,9  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2011,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione  della  quota  delle  risorse  del  «Fondo  unico
          giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera  b)  del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a
          tale fine, resta acquisita all'entrata del  bilancio  dello
          Stato. 
              9. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2  e  3  ed  in
          caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di
          cui al comma 8,  resta  acquisito  all'entrata  l'ulteriore
          importo necessario a garantire la copertura finanziaria del
          maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo  unico
          giustizia di cui al comma 8.".