Art. 84 
 
       (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.  28,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo  e'  inserito  il
seguente periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito  dei  casi
in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione  di
procedibilita' della domanda giudiziale"; allo  stesso  comma,  sesto
periodo, dopo  la  parola  "documento,"  sono  inserite  le  seguenti
parole: "se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,"; 
  b) all'articolo 5, prima del  comma  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  "1. Chi intende esercitare in giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato,
affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da
responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa  o
con altro mezzo di pubblicita',  contratti  assicurativi,  bancari  e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il  procedimento  di
mediazione ai sensi del presente decreto ovvero  il  procedimento  di
conciliazione previsto dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.
179, ovvero il procedimento  istituito  in  attuazione  dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate.  L'esperimento   del
procedimento di mediazione  e'  condizione  di  procedibilita'  della
domanda  giudiziale.  L'improcedibilita'  deve  essere  eccepita  dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che  la  mediazione  e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso  modo
provvede quando la  mediazione  non  e'  stata  esperita,  assegnando
contestualmente alle parti il  termine  di  quindici  giorni  per  la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma  non  si
applica alle azioni previste dagli articoli 37,  140  e  140-bis  del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni."; 
  c) all'articolo 5, comma  2,  primo  periodo,  prima  delle  parole
"salvo quanto disposto" sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "Fermo
quanto previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole "invitare le stesse a procedere alla"  sono  sostituite  dalle
seguenti parole: "disporre l'esperimento del procedimento  di";  allo
stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "; in tal caso l'esperimento del procedimento  di  mediazione
e' condizione di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.";  allo
stesso comma,  secondo  periodo,  le  parole  "L'invito  deve  essere
rivolto alle  parti"  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:  "Il
provvedimento di cui al  periodo  precedente  indica  l'organismo  di
mediazione ed e' adottato"; allo  stesso  comma,  terzo  periodo,  le
parole "Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse; 
  d) all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"
sono aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo  stesso  comma,  dopo  la
lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei  procedimenti
di consulenza tecnica preventiva ai  fini  della  composizione  della
lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;"; 
  e) all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto"  sono
aggiunte le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e"; 
  f) all'articolo 6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente parola: "tre"; al comma 2, dopo le  parole  "deposito  della
stessa" sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il  giudice
dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del  quinto
periodo del comma 1 dell'articolo 5  ovvero  ai  sensi  del  comma  2
dell'articolo 5,"; 
  g) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma:  "1.
Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non  si  computano  ai
fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89"; 
  h) all'articolo 8, comma 1, le parole "il  primo  incontro  tra  le
parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole:  "un
primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti le possibilita' di proseguire il tentativo di  mediazione,  non
oltre trenta"; 
  i) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente  comma:
"5.  Dalla  mancata  partecipazione  senza  giustificato  motivo   al
procedimento di mediazione, il giudice  puo'  desumere  argomenti  di
prova nel successivo giudizio ai  sensi  dell'articolo  116,  secondo
comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna  la  parte
costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato di una somma di  importo  corrispondente  al
contributo unificato dovuto per il giudizio."; 
  l) all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto  il
seguente  periodo:  "Prima  della  formulazione  della  proposta,  il
mediatore  informa  le  parti  delle  possibili  conseguenze  di  cui
all'articolo 13."; 
  m) all'articolo  12,  comma  1,  dopo  le  parole  "Il  verbale  di
accordo," sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  "sottoscritto  dagli
avvocati che assistono tutte le parti e"; 
  n) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente  comma:
"1. Quando il provvedimento che  definisce  il  giudizio  corrisponde
interamente al  contenuto  della  proposta,  il  giudice  esclude  la
ripetizione delle spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  che  ha
rifiutato  la  proposta,  riferibili  al  periodo   successivo   alla
formulazione della stessa, e la  condanna  al  rimborso  delle  spese
sostenute dalla  parte  soccombente  relative  allo  stesso  periodo,
nonche'  al  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di
un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto. Resta felina l'applicabilita' degli  articoli  92  e  96  del
codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente  comma
si applicano altresi' alle  spese  per  l'indennita'  corrisposta  al
mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma 4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando
il  provvedimento  che  definisce   il   giudizio   non   corrisponde
interamente al contenuto della proposta,  il  giudice,  se  ricorrono
gravi ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione
delle  spese  sostenute  dalla  parte  vincitrice  per   l'indennita'
corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di  cui
all'articolo 8, comma 4. Il  giudice  deve  indicare  esplicitamente,
nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo precedente. 
  3.  Salvo  diverso  accordo  le  disposizioni  precedenti  non   si
applicano ai procedimenti davanti agli arbitri."; 
  o) all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori."; 
  p) all'articolo 17, al comma 4 sono premesse  le  seguenti  parole:
"Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del  presente  articolo,";
allo stesso comma,  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: "d)  le  riduzioni  minime  delle  indennita'  dovute  nelle
ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i  seguenti
commi: "5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'  prescritta  dal
giudice ai sensi dell'articolo  5,  comma  2,  all'organismo  non  e'
dovuta alcuna indennita' dalla parte che si  trova  nelle  condizioni
per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine
la  parte  e'  tenuta  a  depositare  presso   l'organismo   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione  puo'  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore,
nonche' a produrre, a pena di  inammissibilita',  se  l'organismo  lo
richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato. 
  5-bis. Quando, all'esito del primo incontro di  programmazione  con
il mediatore, il procedimento si conclude  con  un  mancato  accordo,
l'importo massimo complessivo  delle  indennita'  di  mediazione  per
ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'
di 60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro,  per  le  liti  di
valore sino a 50.000 euro;  di  200  euro,  per  le  liti  di  valore
superiore.". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.