(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 84)
 
                               Art. 84 
 
                       (Riunione delle cause) 
 
 
  1. Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa  pendono  davanti
ad una  stessa  sezione,  ovvero  nel  caso  di  cause  connesse  per
l'oggetto o per  il  titolo,  il  presidente,  anche  d'ufficio,  con
decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 
 
 
  2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.