(CODICE CIVILE-art. 844)
                              Art. 844. 
 
                            (Immissioni). 
 
  Il proprietario di un fondo non puo' impedire le immissioni di fumo
o di calore, le  esalazioni,  i  rumori,  gli  scuotimenti  e  simili
propagazioni derivanti dal fondo  del  vicino,  se  non  superano  la
normale tollerabilita', avuto  anche  riguardo  alla  condizione  dei
luoghi. 
 
  Nell'applicare   questa   norma   l'autorita'   giudiziaria    deve
contemperare le  esigenze  della  produzione  con  le  ragioni  della
proprieta'. Puo' tener conto della priorita' di un determinato uso.