Art. 85.
Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo
                      di medicinali omeopatici

  1.  Senza  pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali
omeopatici  sono  etichettati  in  conformita'  al  presente titolo e
contraddistinti dall'indicazione della loro natura omeopatica apposta
in caratteri chiari e leggibili.
  2.  L'etichettatura  ed  eventualmente  il  foglio illustrativo dei
medicinali   omeopatici   di   cui   agli  articoli 16  e  20  recano
obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
    a) Dicitura:  «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita
dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;
    b) denominazione  scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o,
in  mancanza  di questa, la denominazione scientifica del materiale o
dei  materiali  di  partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o altra
denominazione   figurante   in  una  farmacopea,  accompagnata  dalla
denominazione  propria  della tradizione omeopatica seguita dal grado
di  diluizione,  espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a
norma   dell'articolo 1,   comma 1,   lettera d);  se  il  medicinale
omeopatico   e'   composto   da   due   o   piu'   ceppi  omeopatici,
nell'etichettatura  la  loro  denominazione  scientifica  puo' essere
completata da un nome di fantasia;
    c) nome  e  indirizzo  del  titolare  della  registrazione  e, se
diverso, del produttore;
    d) modalita'   di  somministrazione  e,  se  necessario,  via  di
somministrazione;
    e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
    f) forma farmaceutica;
    g) contenuto  della  confezione,  in  peso, volume o in unita' di
somministrazione;
    h) eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere  per  la
conservazione del medicinale;
    i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
    l) numero del lotto di produzione;
    m) numero di registrazione;
    n) un'avvertenza  all'utilizzatore  di  consultare un medico se i
sintomi persistono;
    o) prezzo del medicinale;
    p) dicitura:  «medicinale  non  a  carico  del Servizio sanitario
nazionale».