Art. 85
                (Verifica e collaudo degli impianti)
1.  La  verifica  della  rispondenza delle misure di prevenzione e di
   protezione antincendio realizzate con quanto previsto in  progetto
   nonche'   con   quanto  stabilito  dal  presente  decreto,  ed  in
   particolare dallo specifico DSS, e, ove  necessario,  il  relativo
   collaudo,  e'  effettuato  dal  responsabile  o  da un funzionario
   dell'autorita' di  vigilanza  e  dal  Comandante  provinciale  dei
   Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.
2.  Il  favorevole  esito  della verifica di rispondenza delle misure
   realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato  da
   apposito  verbale,  vale ai fini del rilascio da parte del Comando
   provinciale dei Vigili del fuoco del  certificato  di  prevenzione
   incendi, ove previsto dalla vigente normativa.
3.  La  procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di
   modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio  dell'autorita'  di
   vigilanza.
4.  L'autorizzazione  all'inizio  della  produzione  ed all'esercizio
   degli impianti  e'  accordata  dall'autorita'  di  vigilanza  dopo
   l'effettuazione  della verifica di rispondenza ed il collaudo, che
   devono  essere  eseguiti  entro  60  giorni  dalla  richiesta  del
   titolare ad ultimazione dei lavori.
5.  Decorso  tale  termine,  e' facolta' dell'autorita' di vigilanza,
   ravvisatane  l'opportunita'  e   l'urgenza,   di   accordare   una
   autorizzazione    provvisoria   di   esercizio   degli   impianti,
   subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una
   esplicita dichiarazione che l'opera e  le  relative  dotazioni  di
   sicurezza   sono   state  realizzate  conformemente  al  progetto,
   corredata delle dichiarazioni di conformita' per gli  impianti  di
   cui  ai  punti  a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5
   marzo 1990, n.46.