Art. 85 Ravvedimento operoso 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 73, comma 12, lettere a), b), c), d) e g), 76, comma 5, e 78, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia gia' stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarita', sono ridotte: a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa e' compresa fra un minimo e un massimo; b) a un sesto del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) a un ottavo del minimo, ma comunque in misura non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 76, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, ovvero mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui e' avvenuta l'irregolarita'.