Art. 85 
 
 
       Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale 
 
  1.  Non  si  considerano  commerciali  le  attivita'  svolte  dalle
associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli  scopi
istituzionali effettuate verso pagamento di  corrispettivi  specifici
nei confronti dei propri associati e dei familiari  conviventi  degli
stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono  la
medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto  costitutivo  o
statuto fanno parte di un'unica organizzazione  locale  o  nazionale,
nonche' nei confronti di enti composti in  misura  non  inferiore  al
settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera m). 
  2. Non si considerano, altresi', commerciali, ai fini delle imposte
sui redditi, le cessioni  anche  a  terzi  di  proprie  pubblicazioni
cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli
stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli
scopi istituzionali. 
  3. In deroga a quanto  previsto  dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo si considerano comunque commerciali, ai fini  delle  imposte
sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per  la  vendita,  le
somministrazioni di pasti,  le  erogazioni  di  acqua,  gas,  energia
elettrica e vapore,  le  prestazioni  alberghiere,  di  alloggio,  di
trasporto e di deposito  e  le  prestazioni  di  servizi  portuali  e
aeroportuali nonche' le prestazioni effettuate  nell'esercizio  delle
seguenti attivita': 
    a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; 
    d) pubblicita' commerciale; 
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
  4. Per le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli
enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),  della  legge  25
agosto  1991,  n.  287,  iscritte  nell'apposito  registro,  le   cui
finalita'   assistenziali   siano    riconosciute    dal    Ministero
dell'interno, non si considera in ogni  caso  commerciale,  anche  se
effettuata a fronte del  pagamento  di  corrispettivi  specifici,  la
somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le  sedi  in
cui  viene  svolta  l'attivita'  istituzionale  da  bar  e   esercizi
similari, nonche' l'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici,
sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a) tale attivita' sia strettamente complementare a quelle  svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata  nei
confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; 
    b) per lo svolgimento di tale attivita'  non  ci  si  avvalga  di
alcuno  strumento  pubblicitario  o   comunque   di   diffusione   di
informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati. 
  5. Le  quote  e  i  contributi  corrisposti  alle  associazioni  di
promozione sociale di cui al presente articolo  non  concorrono  alla
formazione  della  base  imponibile,  ai  fini   dell'imposta   sugli
intrattenimenti. 
  6. Non si considerano commerciali le attivita' di vendita  di  beni
acquisiti da terzi  a  titolo  gratuito  a  fini  di  sovvenzione,  a
condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione
senza alcun intermediario e  sia  svolta  senza  l'impiego  di  mezzi
organizzati  professionalmente  per  fini  di  concorrenzialita'  sul
mercato. 
  7. I  redditi  degli  immobili  destinati  in  via  esclusiva  allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni
di promozione sociale sono  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa'. 
 
          Note all'art. 85: 
              - Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge  25  agosto
          1991,    n.    287    (Aggiornamento    della     normativa
          sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi): 
              «Art. 3 (Rilascio  delle  autorizzazioni).  -  6.  Sono
          escluse    dalla    programmazione    le    attivita'    di
          somministrazione di alimenti e bevande: 
                a) al domicilio del consumatore; 
                b) negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,  pensioni,
          locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente  alle
          prestazioni rese agli alloggiati; 
                c) negli esercizi posti nelle aree di servizio  delle
          autostrade  e   nell'interno   di   stazioni   ferroviarie,
          aeroportuali e marittime; 
                d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
          e), nei  quali  sia  prevalente  l'attivita'  congiunta  di
          trattenimento e svago; 
                e) nelle mense aziendali e negli  spacci  annessi  ai
          circoli cooperativi e degli enti a carattere  nazionale  le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno; 
                f) esercitate in via  diretta  a  favore  dei  propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
                g) nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle  comunita'
          religiose; in stabilimenti militari delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
                h) nei mezzi di trasporto pubblico.».